“Piromani per favorire la caccia?” Il Sindacato Venatorio diffida il TG2 per un servizio andato in onda in cui veniva data notizia dell’arresto di un piromane associando il gesto all’attività venatoria.
Tanto gli era dovuto.
Si allega diffida con la quale lo S.V.I. chiede la rettifica del servizio giornalistico pena formale denuncia alla A.G. competente.
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Spett.le Direzione Generale RAIDUE
c/o Rai S.p.a. Via Mazzini, 14
00195 – Roma
Oggetto: Richiesta di rettifica ex art.8 Legge n.47/1948 e succ. modifiche nonchè ex Legge n.223/1990 del servizio di Lidia Scognamiglio andato in onda durante il TG2, in data 21.08.2013, alle ore 20:51.
Lo scrivente procuratore, in nome e per conto del Sig. Mauro Panella, nella qualità di Presidente e Legale Rappresentante dell’Associazione “Sindacato Venatorio Italiano” (S.V.I.), con sede in QUarto (NA), cap. 80010, via Pantaleo n.99, col presente atto ed in riferimento alla trasmissione telefisiva di cui all’oggetto, Vi comunica – in sede di autotutela – quanto segue:
In data 21.08.2013 durante l’edizione serale del TG2 viene mandato in onda un servizio della giornalista Lidia Scognamiglio la quale in merito all’arresto di un presunto pirnomane in provincia di Isernia riferia notizia ( che per completezza viene trsscritta ): “Non avrebbe mai immaginato che qualcuno poteva scoprirlo, proprio qui a Stingone in una piccola starda di campagna in provincia di Isernia, impassibile torna indietro con l’auto cercando il punto giusto per lanciare l’innesco a da vita alle fiamme, gesto che l’uomo cinquantenne avrebbe già ripetuto nel passato ben altre nove volte ma ad incastrarlo quel giorno sono state le telecamere nascoste del nucleo inviestigativo antincendio boschivo, gli uomini ella forestale da mesi erano sulle sue tracce, non era un piromane ma un ausiliare del servizio antincendi, solo in 5 casi su cento dietro un caso del genre si nasconde infatti una vera patologia le cause sono spesso legate invece ad interessi economici come l’utilizzo alternativo di quel terreno per l’edilizia, il pascolo, la caccia….“.
La notizie così come riferita dalla giornalista Lidia Scognamiglio risulta essere infondata e diffamatoria. In realtà è ben noto che tale episodio è stato commesso da un ausiliaro del servizio antincndi che nulla ha a che fare con il mondo della Caccia. Infatti si ricorda che i cacciatori hanno un ruolo attivo nella tutela dei boschi e contro gli incendi tanto da essere più volte definiti “le sentinelle dei boschi”, oltre a coadiuvare gli operatore per lo spegnimento degli incendi. Inoltre non si capisce quale sia l’interesse economico annunciato dalla giornalista inerente la cacca, al contrario i cacciatori risulterebbero la categoria più penalizzata dall’incendio di un un’area boschiva, infatti l’art.10 della legge, n.353 del 21/11.2000 dispone che… “Sono altresì viatati per dieci anni, limitatamente ai soprassuoli delle zone boscate percorsi dal fuoco, il pascolo e la caccia..”
Orbene, è di netta evidenza che le dichiarazioni rese dalla giornalista hanno contribuito ulteriormente a diffamare e dannegiare l’immagine di una categoria, quella dei cacciatori, composta da persona oneste e che da tempo subiscono una campagna di diffamazione da parte di persone che non comprendono quale sia il vero senso di un’attività millenaria ed oggi gestita con leggi severissime ed esercitata da cittadini -contribuenti orgogliosi di avere una fedina penale immacolata.
Dunque e senza alcun ulteriore approfondimento è pacifico affermare che le dichiarazioni rese dalla giornalista Lidia Scognamiglio e la conseguente condotta serbata dalla stessa, inequivocabilmente configurato le ipotesi di reato previste e punite dall’artt.596 e ss. del Codice Pnale oltre ad ogni altra eventuale azione giudiziaria che potrà essere esperita in sede civile.
Tutto quanto sopra premesso e ritenuto, formalmente si invitano e diffidano le SS.LL. in indirizzo a procedere alla rettifica ex art.8 Legge n.47/1948 e succ. mod. ed ex Legge n.223/1990 e succ. mod. delle dichiarazioni diffamatorie di cui sopra nelle modalità e forme così come previste e disciplinate dalla legge, naturalmente dandone preavviso allo scrivente studio legale, entro e non oltre i 10 giorni dalla ricezione della presente.
Trascorsco inutilmente il termine assegnatoVi, si adirà la competente Autorità Giudiziaria.
Distinti Saluti.
Csaluce, il 23.08.2013
Avv. Alberti Messina
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Ufficio Stampa
Sindacato Venatorio Italiano
( 30 agosto 2013 )