La Seconda Sezione del Tribunale Amministrativo Regionale del Piemonte si è pronunciata sul ricorso contro il Ministero dell’Interno per annullare il provvedimento con cui è stato respinto il rinnovo della licenza di caccia concessa a un uomo nel 2011. Questa persona è stata condannata nel 1988 con le accuse di rapina, partecipazione a banda armata e detenzione illegale di armi e munizioni in concorso con altra gente.
Nel 1996, poi, è riuscito a vincere il concorso come vigile urbano. Il no della Questura è arrivato sette anni fa alla scadenza della validità della licenza. Il cacciatore ha fatto leva sui 30 anni trascorsi dai reati e dalla successiva riabilitazione, sottolineando alcuni casi simili in cui la licenza di caccia era stata effettivamente concessa. Secondo i giudici del TAR, l’inaffidabilità del soggetto deve essere attuale e non può quindi riferirsi soltanto a quanto accaduto molto tempo fa.
Tra l’altro, la condanna era avvenuta sei anni dopo il fatto criminoso, collocabile quindi nel 1982. La riabilitazione, poi, non deve essere considerata una circostanza irrilevante per valutare la questione. Ecco perché il ricorso del cacciatore è stato accolto dal Tribunale del Piemonte, con il conseguente annullamento del provvedimento impugnato per un riesame motivato e accurato da parte dell’amministrazione.