La Corte di Cassazione è intervenuta negli ultimi giorni con una sentenza che ha riguardato la caccia e l’utilizzo delle armi. La conclusione dei giudici di Piazza Cavour è eloquente, si considera attività venatoria anche il vagare o soffermarsi con il fucile, dunque l’arma scarica e riposta nel fodero rappresenta un momento della caccia.
L’ordinanza si è resa necessaria dopo il ricorso contro una ingiunzione della Provincia di Roma che aveva multato un uomo di 353,16 euro per avere esercitato attività venatoria senza aver annotato preventivamente la giornata di caccia sul tesserino. Secondo la ricostruzione del cacciatore, non c’era stata annotazione perchè al momento dell’accertamento era ancora vicino alla macchina e col fucile scarico e riposto nel fodero.
L’uomo non fu creduto dopo aver parlato della verifica delle condizioni atmosferiche per decidere se cacciare o meno. Il ricorso è stato giudicato infondato. In particolare, la Cassazione non ha trovato nessuna omissione dell’esame della condotta del ricorrente. In aggiunta, l’interpretazione della Corte di Appello è stata valutata conforme alla legge, visto che ha qualificato come esercizio venatorio il vagare o il soffermarsi con i mezzi destinati a tale scopo.
i riferimenti del provvedimento per favore….così la notizia non dice niente
Buonasera,
si tratta della sentenza numero 26348, ordinanza del 7 novembre 2017 (II Sezione).