In seguito a questo fatto non era stato considerato idoneo per il possesso del porto d’armi, ragione per cui c’è stato il ricorso. I giudici del TAR lo hanno accolto, un precedente importante in questo ambito. In effetti, un unico episodio isolato va valutato con cautela: la colpa dell’uomo è stata lieve e non si può configurare come un indice di propensione alla violazione delle regole. Occorrono dunque altre circostanze per una valutazione più approfondita.
L’episodio della guida in stato di ebbrezza è stato giudicato di scarsa rilevanza proprio dal TAR piemontese giusto un anno fa, di conseguenza bisogna attenersi a questa impostazione giuridica. I provvedimenti impugnati sono stati impugnati e il ricorrente è tornato in possesso della licenza di caccia. La posizione dell’uomo dovrà comunque essere rivalutata in base a nuove verifiche medico-legali in ordine all’uso di sostanze alcoliche nel caso siano giudicate necessarie.