La Prima Sezione del Tribunale Amministrativo Regionale del Piemonte si è espressa pochi giorni fa sul caso di un uomo a cui era stata vietata la detenzione di armi e munizioni. La Questura di Torino aveva adottato questo provvedimento a causa di una condanna riportata per violazione del Codice della Strada. In poche parole questa persona era stata fermata mentre guidava in stato di alterazione alcolica.
In seguito a questo fatto non era stato considerato idoneo per il possesso del porto d’armi, ragione per cui c’è stato il ricorso. I giudici del TAR lo hanno accolto, un precedente importante in questo ambito. In effetti, un unico episodio isolato va valutato con cautela: la colpa dell’uomo è stata lieve e non si può configurare come un indice di propensione alla violazione delle regole. Occorrono dunque altre circostanze per una valutazione più approfondita.
L’episodio della guida in stato di ebbrezza è stato giudicato di scarsa rilevanza proprio dal TAR piemontese giusto un anno fa, di conseguenza bisogna attenersi a questa impostazione giuridica. I provvedimenti impugnati sono stati impugnati e il ricorrente è tornato in possesso della licenza di caccia. La posizione dell’uomo dovrà comunque essere rivalutata in base a nuove verifiche medico-legali in ordine all’uso di sostanze alcoliche nel caso siano giudicate necessarie.