Secondo quanto stabilito dai giudici del Tribunale Amministrativo Regionale del Piemonte, il porto d’armi non può essere considerato un diritto “assoluto”. La definizione è stata data nella sentenza che ha esaminato il ricorso di un uomo che vive in provincia di Torino e a cui la Prefettura aveva vietato il possesso di armi e munizioni. Questa persona aveva conseguito la licenza per uso difesa personale nel 1987 e ha spiegato di aver detenuto le armi dal 1974 senza alcun problema.
Nel 1980, poi, decise di denunciare il possesso di una pistola e di una carabina ad aria compressa. Quattro anni fa, poi, i Carabinieri non trovarono la carabina e l’uomo rivelò di non avere più quell’arma da tempo in quanto non poteva più essere usata. In poche parole aveva deciso di gettarla tra i rifiuti ferrosi, evitando di segnalare quanto accaduto. La Questura ha affrontato il caso riconoscendo come il titolare della licenza non conoscesse bene le leggi di riferimento, mentre per la Prefettura si è trattato di negligenza.
Il comportamento dell’individuo e il fatto che non abbia precedenti non possono venire prima dell’inaffidabilità. Dunque per il TAR Piemonte il porto d’armi non è un diritto assoluto, ma anzi l’eccezione al divieto normale di portare qualsiasi tipo di arma e che viene ammessa nell’ipotesi di una sicurezza completa per quel che riguarda il buon uso.