La Sezione Prima Ter del Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio ha pubblicato una sentenza importanza che riguarda da vicino la difesa personale e il tiro sportivo. I giudici hanno esaminato il ricorso di un uomo contro un provvedimento di qualche anno fa. In pratica la Questura di Roma aveva bocciato il rilascio della licenza di porto di pistola per difesa personale a causa della mancanza di fatti che rendessero evidente un rischio concreto e specifico per l’incolumità personale dell’uomo.
Quest’ultimo ha ricordato più volte di essere titolare di una licenza per il tiro a volo e di andare spesso in giro armato in quanto agonista nazionale nella disciplina del tiro dinamico sportivo. In poche parole il ricorrente è solito spostarsi con armi e munizioni al seguito per praticare la disciplina. Per il TAR laziale si tratta di un ricorso da non prendere in considerazione.
Anzitutto, è stata riconosciuta la facoltà del questore in tale ambito. Inoltre, la difesa personale deve essere caratterizzata da un “dimostrato bisogno”, senza dimenticare che si sta parlando di una licenza dal carattere eccezionale. La necessità di autodifesa deve essere ugualmente speciale, una deroga in questo caso impossibile.