Quest’ultimo ha ricordato più volte di essere titolare di una licenza per il tiro a volo e di andare spesso in giro armato in quanto agonista nazionale nella disciplina del tiro dinamico sportivo. In poche parole il ricorrente è solito spostarsi con armi e munizioni al seguito per praticare la disciplina. Per il TAR laziale si tratta di un ricorso da non prendere in considerazione.
Anzitutto, è stata riconosciuta la facoltà del questore in tale ambito. Inoltre, la difesa personale deve essere caratterizzata da un “dimostrato bisogno”, senza dimenticare che si sta parlando di una licenza dal carattere eccezionale. La necessità di autodifesa deve essere ugualmente speciale, una deroga in questo caso impossibile.