Come è evidente, il postulato si estende, seppur in modo implicito, anche all’esercitazione eseguita dalle persone minorenni. Per giunta, il dictum riguarda un ricorso proposto da un tiratore al quale era stato ritirato il permesso di porto d’armi per provvedimento del Questore. Ebbene, il giudice amministrativo, pur respingendo il ricorso, ha chiarito che nessuna disposizione di legge o assunto logico vieta che detto tiratore possa usare l’arma all’interno delle strutture FITAV.
Resta fermo, come è ovvio e come più volte ribadito, che la valutazione, certamente discrezionale, è rimessa alla società, la quale ha la facoltà di decidere, secondo criteri di opportunità, se ammettere all’uso del fucile il tiratore che, quantunque sia nostro iscritto, sia privo (per una ragione o per l’altra) di licenza.