Come reso noto dalla FITAV (Federazione Italiana Tiro a Volo), il Tribunale Amministrativo Regionale dell’Emilia Romagna ha, qualche settimana fa, pronunciato una sentenza in cui afferma un importante principio di diritto che è stato da tempo sostenuto dalla Federazione, dal Presidente, dal Consiglio federale e dal Collegio tecnico-giuridico, i quali si sono prodigati in vari modi (anche con scritti) affinché il punto fosse accettato e condiviso anche dalle Forze di Polizia e dagli Organi di vigilanza. Anche il soggetto privo di permesso di porto d’armi può lecitamente usare l’arma nei campi e nei campi di tiro, sempre che, è pacifico e implicito, sia assistito da persona o istruttore che, munito di valida licenza, sovrintenda all’esercitazione, al diletto o alla gara.
Come è evidente, il postulato si estende, seppur in modo implicito, anche all’esercitazione eseguita dalle persone minorenni. Per giunta, il dictum riguarda un ricorso proposto da un tiratore al quale era stato ritirato il permesso di porto d’armi per provvedimento del Questore. Ebbene, il giudice amministrativo, pur respingendo il ricorso, ha chiarito che nessuna disposizione di legge o assunto logico vieta che detto tiratore possa usare l’arma all’interno delle strutture FITAV.
Resta fermo, come è ovvio e come più volte ribadito, che la valutazione, certamente discrezionale, è rimessa alla società, la quale ha la facoltà di decidere, secondo criteri di opportunità, se ammettere all’uso del fucile il tiratore che, quantunque sia nostro iscritto, sia privo (per una ragione o per l’altra) di licenza.