Il Consiglio di Stato è stato molto chiaro nella sua ultima decisione. Le guardie zoofile non hanno alcun potere in materia venatoria, dunque non possono vigilare sull’attività dei cacciatori, il loro unico compito consiste nel proteggere gli animali domestici. Questa sentenza si riferisce all’appello che aveva proposto la Lega per l’Abolizione della Caccia (LAC) contro una ordinanza del Tribunale Amministrativo Regionale del Piemonte. Secondo i giudici, infatti, questi soggetti non possono essere considerati degli agenti di pubblica sicurezza, di conseguenza la vigilanza autonoma non rientra tra le loro competenze.
Per dei controlli, anche nell’ambito della caccia, dovranno avvalersi della presenza di agenti veri e con deleghe di polizia giudiziaria. Oltre alla LAC, anche la LAV (Lega Anti Vivisezione) si era opposta all’ordinanza del TAR. Qualche tempo fa, infatti, il Prefetto di Torino aveva stabilito che la loro vigilanza fosse limitata, inducendo le associazioni animaliste a proporre ricorso. Lo stesso Consiglio di Stato ha bocciato l’appello, compensando in maniera integrale le spese giudiziarie a causa della novità parziale di questi argomenti.
Chiedo gentilmente al giornalista se riesce a fornire il numero della sentenza , cosi’ da poterla trovare sul sito del consiglio di stato ,stampare e allegare al corposo fascicolo documentale che ci portiamo in campagna.
Pietro
Cremona
Buonasera,
la sentenza è la numero 4653 del 9 novembre 2016. Il link da cliccare per leggerla interamente è questo: https://www.giustizia-amministrativa.it/cdsintra/cdsintra/AmministrazionePortale/DocumentViewer/index.html?ddocname=GLMIKVMKANYC6GWQV5TC5YHEB4&q=lac