Il Tar ha dichiarato improcedibile, per sopravvenuta carenza di interesse, il ricorso presentato nel 2017 da un gruppo di cacciatori che volevano svolgere l’attività venatoria nell’area dell’Ambito Territoriale di Caccia Casteggio Oltrepò Nord 4. In quell’anno, i cacciatori avevano chiesto all’ente di partecipare alla caccia ai cinghiali come un nuovo gruppo, ma l’Atc non aveva autorizzato la formazione della squadra, in quanto da regolamento erano previste solo quattro squadre già autorizzate. I singoli cacciatori avrebbero potuto partecipare unendosi a quelle già esistenti.
Il gruppo aveva quindi presentato ricorso al Tar, sia contro l’Atc che contro la Regione chiedendo venissero annullate le delibere del Comitato di gestione. Tuttavia, nel maggio 2020, i cacciatori hanno chiesto al Tar “di dichiarare la sopravvenuta carenza di interesse”, evidenziando che “permane il solo interesse a una pronuncia sulle spese“. Il Tar ha dichiarato improcedibile il ricorso e, riscontrando che sarebbe stato inammissibile, ha condannato il gruppo al pagamento di 500 euro all’Atc e alla Regione per le spese legali (Il Giorno).