Con ordinanza del 16 marzo, la Regione Abruzzo ha aggiornato le disposizioni in materia di controllo delle popolazioni di cinghiale, caccia di selezione del cinghiale, vigilanza volontaria e allenamento dei cani nelle aree soggette a limitazione degli spostamenti per l’epidemia da covid-19. Rimandando al testo dell’Ordinanza qui riportata in allegato, in particolare la Regione ha stabilito che:
Per le operazioni di controllo delle popolazioni di cinghiale lo spostamento degli addetti che partecipano alle attività di controllo è consentito all’interno del territorio provinciale di competenza ed anche oltre le ore 22:00. L’attività di prelievo selettivo del cinghiale, autorizzato secondo quanto previsto dalla D.G.R. n. 67/2021, potrà essere svolta dai cacciatori in possesso dei necessari requisiti, nel territorio:
– del comune di residenza, domicilio o abitazione;
– dell’ATC di iscrizione/ammissione.
Sono consentite le attività di monitoraggio faunistico (censimenti), nelle date che saranno indicate dalla Regione, organizzate da ATC, Parchi e Riserve. La suddetta attività potrà essere svolta su tutto il territorio regionale dalle persone i cui nominativi saranno trasmessi alle forze dell’ordine dagli Enti che effettueranno i censimenti.
Al fine di perseguire il benessere animale, in riferimento ai cani impiegati nell’ambito del prelievo venatorio e degli interventi di controllo faunistico e per il mantenimento del livello di efficienza degli stessi, è consentito lo svolgimento delle attività di allenamento e addestramento dei cani all’interno delle Aree Cinofile e nelle Zone di Addestramento Cani di cui all’art. 18 della L.R.10/2004 anche situate in comuni diversi da quello di residenza, domicilio o abitazione.