In materia di caccia in deroga è l’ente deputato per legge a indicare il metodo per determinare le piccole quantità in materia di prelievi in deroga (articolo 19 bis legge 157/92). Purtroppo ciò non avviene, in quanto, a detta dell’Ispra, mancherebbero i dati. Peccato che sia l’ente stesso a doverli fornire!
In questo modo le Regioni vengono messe in grave difficoltà sotto l’aspetto legislativo, perché non si possono redigere norme utili e precise senza avere tutti i mezzi per giudicare. E così si arriva anche al danno che, a causa della mancanza dei dati forniti dall’ISPRA, partono le procedure di infrazione avviate dall’Unione Europea”.