L’uomo è socio dell’autogestita di caccia di Sedilo (in provincia di Brescia) e titolare della licenza che gli permette di trasportare le armi all’interno dello Stato e di usarle a fini venatori dal 1° settembre al 31 gennaio. Secondo i giudici del TAR, quando il trasporto non è strumentale all’esercizio della caccia, ma determina la conservazione in un luogo diverso da quello indicato dal proprietario, la comunicazione è necessaria.
In particolare, ad essere comunicata in maniera tempestiva deve essere la modifica del luogo di conservazione, anche se avvenuta per un periodo limitato di tempo. Il ricorso dell’uomo è stato dunque respinto, con lo stesso ricorrente che è stato condannato al pagamento delle spese di giudizio (1500 euro per la precisione).