L’ordinanza del commissario
“Il Commissario alla Peste Suina Africana ha firmato l’Ordinanza n. 5/2024. Il provvedimento resterà in vigore fino al 31 marzo 2025. Possibilità di delega ai Veterinari LLPP. Controllo della popolazione dei selvatici e con specifiche misure di biosicurezza negli allevamenti di suini da completare entro l’anno in corso. È in vigore dalla sua emanazione, in data 1 ottobre, e fino al 31 marzo 2025, la nuova ordinanza commissariale per il contrasto alla PSA, recante “Misure di eradicazione e sorveglianza della peste suina africana”. Le Regioni sono tenute ad assicurare l’applicazione della nuova ordinanza, tenendo conto della loro situazione epidemiologica e dell’organizzazione territoriale “sotto il coordinamento della struttura commissariale e del Ministero della salute”. Inoltre, il Prefetto in accordo con il Commissario straordinario alla PSA, può istituire una cabina di regia per l’attuazione, in maniera coordinata con le diverse istituzioni ed enti territoriali, delle misure previste dall’ordinanza.
Gli ambiti principali di intervento
Quattro ambiti di intervento- L’ordinanza, firmata oggi dal Commissario Giovanni Filippini, interviene sul controllo della popolazione dei selvatici e con specifiche misure di biosicurezza negli allevamenti di suini, da completare entro l’anno in corso. Quattro gli ambiti principali di intervento:
a) contenimento della popolazione di cinghiali selvatici nelle zone soggette a restrizione, attraverso il rafforzamento delle barriere stradali e autostradali o eventuale costruzione di ulteriori barriere;
b) depopolamento dei cinghiali selvatici ai fini dell’eradicazione della malattia;
c) sorveglianza epidemiologica nei suini domestici e nei cinghiali selvatici;
d) misure di biosicurezza negli stabilimenti
Altri dettagli sui controlli
Biosicurezza negli stabilimenti di suini domestici all’interno delle zone di restrizione I, II e III, – L’Autorità Competente Locale effettua la verifica delle condizioni di biosicurezza strutturali e funzionali e aggiorna le check list di biosicurezza negli stabilimenti commerciali presenti, valutando il pieno rispetto dei requisiti di biosicurezza rafforzata di cui al regolamento di esecuzione 2023/594 entro il 31/12/2024. L’ordinanza richiede di dare priorità alle aree maggiormente a rischio tra le zone soggette a restrizione e comunque prima del rilascio di deroghe per movimentazione e/o accasamento dei suini, o entro un mese dall’istituzione della zona soggetta a restrizione anche con il supporto di personale di altri territori. In particolare, in questi stabilimenti l’ACL deve verificare se l’applicazione di tali requisiti nella specifica realtà aziendale consente di mantenere una netta separazione fisica e funzionale fra la zona pulita e quella sporca dell’allevamento. I suddetti controlli devono essere registrati nel sistema informativo Classyfarm.it immediatamente e comunque entro 96 ore dall’esecuzione degli stessi. Al fine delle verifiche di cui sopra, sono considerati validi i controlli eseguiti nei 90 giorni precedente l’emanazione della presente ordinanza.
L’alternativa degli abbattimenti
Nel caso in cui venga accertato uno stato di carenza strutturale o gestionale dei requisiti di biosicurezza non sanabile entro un periodo massimo di quindici giorni l’ACL dispone il blocco degli stabilimenti ai fini dello svuotamento secondo un programma di macellazione o, in alternativa, di abbattimento. Inoltre, nel caso in cui lo svuotamento venga effettuato tramite abbattimento degli animali non sarà dato seguito all’indennizzo, a causa delle gravi carenze di biosicurezza riscontrate e non sanabili. Biosicurezza sul resto del territorio nazionale – L’ACL verifica i livelli di biosicurezza degli stabilimenti, dando priorità a quelli di tipologia “semibrado”, attraverso la compilazione delle apposite check list e la loro registrazione nel sistema Classyfarm.it. tempestivamente e comunque non oltre 30 giorni dall’esecuzione del controllo. Ulteriori misure di controllo – Sono previste sia nelle zone soggette a restrizione e sul territorio nazionale non interessato dalla malattia. L’ordinanza definisce le condizioni per la procedura di revisione delle zone soggette a restrizione e fornisce misure dettagliate per i flussi informativi nel portale VetInfo-con particolare riferimento alla registrazione di tutti i morti entro 48 ore per le zone soggette a restrizione ed entro 7 giorni per il resto del territorio nazionale nonché i dati relativi alla sorveglianza passiva per un “costante monitoraggio dell’avanzamento del fronte epidemico e la verifica dell’attuazione delle misure adottate nella zona infetta, nell’area confinante con la zona infetta e nel restante territorio nazionale”. Possibilità di delega a Veterinari liberi professionisti– L’Autorità Competente Locale, sentita la regione o la provincia autonoma di appartenenza, “può delegare espressamente specifici compiti a veterinari non ufficiali (veterinari aziendali e liberi professionisti) specificamente formati”.L’ordinanza 5/2024 abroga l’ordinanza n. 2/2024 del maggio scorso. Il provvedimento è già stato inoltrato alla Conferenza Stato Regioni, per atto dovuto di comunicazione, è sarà pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale.” (fonte: ANMVI).