Il Consiglio di Stato respinge il ricorso presentato da FACE Italia e Federcaccia riguardante la sospensione del Calendario Venatorio abruzzese.
Circa un mese fa il Tar Abruzzo aveva accettato la richiesta degli ambientalisti del Wwf e di Animalisti Italiani sospendendo, con apposita ordinanza cautelare, parte del Calendario Venatorio abruzzese.
A seguito della sospensione del Tar, la Regione Abruzzo aveva modificato il Calendario Venatorio in alcune parti tra cui il divieto di caccia alla Beccaccia in caso di avverse condizioni metereologiche e con chiusura definitiva fissata per il 31 dicembre 2012; altra prescrizione aveva riguardato la riconsegna agli ATC delle ali dei capi abbattuti. Inoltre le giornate settimanali di caccia al cinghiale ed alla lepre nelle aree SIC e ZPS era state ridotte a due ed il numero di cani per ogni equipaggio era stato fissato per un massimo di tre.
Proprio l’assessore regionale alla caccia, Mauro Febbo, aveva spiegato che “dopo le modifiche, nei siti SIC dove è stata segnalata la presenza del Lanario o Falco pellegrino è stata vietata la caccia al Colombaccio e alla Ghiandaia; per quanto riguarda le aree di presenza stabile dell’Orso, di cui alla cartografia pubblicata sul sito del Ministero dell’Ambiente, oltre allo slittamento delle date di apertura e chiusura della caccia al Cinghiale e alla Volpe (01 novembre 2012-31 gennaio 2013), nei siti SIC sono state applicate le misure più restrittive previste per la zona C1, alle altre zone ricadenti fuori la zona di protezione esterna del PNALM, sono state applicate le misure previste per la zona C2. Inoltre, è stato vietato l’utilizzo di munizioni a palla unica contenenti piombo nelle aree in cui è stata accertata la presenza del Nibbio reale e del Grifone”.
Lo scorso mercoledì 21 novembre il Consiglio di Stato ha depositato l’ordinanza con la quale viene respinto l’appello delle associazioni venatorie in quanto, si legge nel testo del documento, “ad un primo esame, il ricorso non appare assistito dal necessario fumus”, ovvero dei necessari requisiti giuridici per ottenere l’ammissione a quanto richiesto.
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N. 04606/2012 REG.PROV.CAU.
N. 07666/2012 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)
ha pronunciato la presente
ORDINANZA
sul ricorso numero di registro generale 7666 del 2012, proposto da:
Federazione Italiana della Caccia (Federcaccia), rappresentato e difeso dagli avv. Innocenzo Gorlani, Claudio Chiola, con domicilio eletto presso Claudio Chiola in Roma, via della Camilluccia 785; Face Italia, rappresentato e difeso dagli avv. Claudio Chiola, Innocenzo Gorlani, con domicilio eletto presso Claudio Chiola in Roma, via della Camilluccia 785;
contro
Associazione Italiana Per il World Wide Fund For Nature Ong-Onlus, Associazione Animalisti Italiani Onlus, rappresentati e difesi dall’avv. Alfonso Pezone, con domicilio eletto presso Susanna Stranieri in Roma, via Circonvallazione Clodia, 179;
nei confronti di
Regione Abruzzo;
per la riforma
dell’ ordinanza cautelare del T.A.R. ABRUZZO – L’AQUILA: SEZIONE I n. 00274/2012, resa tra le parti, concernente approvazione del calendario venatorio per la stagione 2012-2013
Visto l’art. 62 cod. proc. amm;
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Associazione Italiana Per il World Wide Fund For Nature Ong-Onlus e di Associazione Animalisti Italiani Onlus;
Vista la impugnata ordinanza cautelare del Tribunale amministrativo regionale di accoglimento della domanda cautelare presentata dalla parte ricorrente in primo grado;
Viste le memorie difensive;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 20 novembre 2012 il Cons. Antonio Bianchi e uditi per le parti gli avvocati Chiola e Pezone;
Ritenuto , ad un primo esame , che il ricorso non appare assistito dal necessario fumus e , come tale , sia da respingere .
Atteso , quindi , che la richiesta di rinvio della odierna discussione dell’incidente cautelare avanzata dal procuratore della parte appellata , al fine di depositare specifica memoria difensiva , viene a perdere sostanziale interesse.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta ) respinge l’appello (Ricorso numero: 7666/2012).
Provvede sulle spese della presente fase cautelare come segue : spese compensate .
La presente ordinanza sarà eseguita dall’Amministrazione ed è depositata presso la segreteria della Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 20 novembre 2012 con l’intervento dei magistrati:
Luciano Barra Caracciolo, Presidente
Manfredo Atzeni, Consigliere
Paolo Giovanni Nicolo’ Lotti, Consigliere
Antonio Amicuzzi, Consigliere
Antonio Bianchi, Consigliere, Estensore
L’ESTENSORE IL PRESIDENTE
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 21/11/2012
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)
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23 novembre 2012