Legge Ordinamentale
Il 31 ottobre sono state introdotte modifiche normative alle legge regionale lombarda in materia venatoria attraverso emendamenti alla c.d. Legge Ordinamentale. Un ringraziamento a tutta la maggioranza che li ha sostenuti, ma in particolare ai Consiglieri Regionali che li hanno presentati da firmatari, su tutti Floriano Massardi e Carlo Bravo, Presidente e Vicepresidente della VIII Commissione, e all’Assessore Beduschi, che ha colto l’importanza e l’opportunità di talune modifiche, dando infine anche il proprio parere favorevole. Una su tutte è importantissima: viene introdotto all’articolo 25 il comma 5 septies. Ora non ci saranno più incertezze e disparità su quali appostamenti fissi siano da sottoporre a VINCA: saranno esclusivamente quelli ricadenti dentro i siti Natura 2000 e nel raggio di 100 metri da essi.
Semplificazione enorme
Non più 1000 metri come a Bergamo o addirittura senza limiti di distanze e a piacimento dei gestori come a Lecco attorno al Pian di Spagna. Una norma importantissima, caldeggiata da tempo in primis da FIDC e ANUU che già avevano incontrato l’Assessore insieme al Consigliere Zamperini per sottoporre il problema: la nuova previsione porterà ad una semplificazione enorme (anche per gli Enti Parco) e a un notevole risparmio di denaro sia per i cacciatori sia per gli enti, che non dovranno perdere tempo e risorse per evadere pratiche del tutto irragionevoli e sproporzionate rispetto al loro stesso oggetto. Sono state poi introdotte altre modifiche agli articoli 25, 27 e 33, in gran parte condivisibili e apprezzabili. Innanzitutto è stato chiarito che la domanda di rinnovo di una appostamento, o di subentro, è tempestiva se presentata non entro la data ultima del decennio di riferimento, ma entro il 31 dicembre dell’anno in cui scade: questa modifica mette la parola fine ad applicazioni vessatorie praticate presso taluni uffici territoriali.
Caccia da appostamento temporaneo
Viene poi chiarita la possibilità di recuperare la selvaggina ferita negli appostamenti fissi agli acquatici su tutto lo specchio d’acqua e nell’area delimitata dalle tabelle (non obbligatorie) previste. Viene chiarito che, in caso di caccia da appostamento temporaneo sui terreni su cui è vietata altra forma di caccia vagante, è comunque consentito ricercare e recuperare la fauna ferita entro 200 metri dall’appostamento anche in atteggiamento di caccia. Viene data la possibilità di installare nuovi appostamenti fissi di caccia anche in Zona Alpi di maggior tutela, pur con parere vincolante del Comprensorio Alpino competente. È data la possibilità per i cacciatori da appostamento fisso soci di un ATC o di un CAC lombardo di intestarsi appostamenti in altri ATC o CAC senza obbligatoriamente esserne o diventarne soci.
Richiami vivi e non solo
Da ultime sono state finalmente apportate le modifiche concordate con i ministeri competenti all’articolo 26 della Legge Regionale 26/93, cosicché può finalmente partire l’iter applicativo della nuova normativa i ordine ai contrassegni dei richiami vivi d’allevamento. L’impegno dei Consiglieri proponenti è stato davvero encomiabile e il risultato ottenuto, dopo serrati confronti, limature, aggiustamenti e rinunce ad altri emendamenti, ha prodotto un risultato certamente notevole. Si auspica però che il Tavolo Interprovinciale, o meglio Regionale, caldeggiato e promosso dal Consigliere Regionale bergamasco Pietro Macconi diventi un momento di confronto preventivo delle proposte di modifica in materia venatoria utile a produrre proposte che tengano conto di tutte le esigenze territoriali e delle conseguenze di talune scelte lessicali nella predisposizione dei testi normativi e che dedichi pari attenzione a tutte le forme di caccia (Il Presidente Regionale di Federcaccia Lombardia – Lorenzo Bertacchi).