Il cacciatore ha poi presentato ricorso, insistendo soprattutto sulla tenuità del fatto e sull’assenza di qualsiasi volontà di nascondere la detenzione delle cartucce. Il ricorso è stato ritenuto infondato dal TAR: secondo i giudici amministrativi, il cacciatore aveva munizioni che non poteva usare per le armi denunciate, dunque o ne deteneva altre oppure si è trattato di una grave dimenticanza.
Tra l’altro, l’uomo che ha presentato ricorso aveva anche spiegato di non essersi accorto della presenza di altre cartucce, ma questa situazione non è stata giudicata plausibile, visto che le munizioni non denunciate erano insieme a quelle denunciate. La sentenza ha confermato il divieto del porto d’armi, anche perchè quanto accaduto non può essere considerato una semplice inadempienza formale.