La seconda sezione del Tribunale Amministrativo Regionale della Toscana si è occupata del ricorso presentato da un uomo a cui era stato negato il rinnovo della licenza di caccia. Il no era arrivato dalla Questura di Siena a causa di una condanna riportata da questa persona nel maggio del 1968. Si trattava di 30 giorni di reclusione per porto abusivo di armi, una sentenza lontana ma ritenuta determinante per il diniego.
Secondo una sentenza del Tribunale di Siena che risale a un anno e mezzo fa, inoltre, il reato deve essere considerato estinto dopo che è stata concessa l’amnistia. Nonostante questa precisazione dei giudici il rinnovo è stato nuovamente bocciato e per questo motivo ci si è rivolti al TAR. Secondo quest’ultimo, con l’amnistia la pena si estingue soltanto con l’entrata in vigore del relativo provvedimento. Inoltre, la stessa amnistia fa venire meno l’antigiuridicità della sanzione penale, però non impedisce ai giudici di valutarla in maniera autonoma dal punto di vista amministrativo.
Tra l’altro, il condannato ha sempre l’obbligo di fornire delle prove costanti della buona condotta per un giudizio adeguato che riguarda il suo futuro comportamento. Ecco perchè il ricorso del cacciatore non può essere ammesso, una pronuncia che fa senza dubbio discutere e che è abbastanza intricata ma che diventerà giurisprudenza nella valutazione di casi simili.