La Terza Sezione del Tribunale Amministrativo Regionale della Puglia si è espressa sul ricorso presentato da un uomo contro la Questura di Brindisi e il Ministero dell’Interno. Nel settembre del 2017, infatti, è stato vietato a questa persona di detenere armi, munizioni e materiali esplodenti, con l’obbligo di consegnare tutto a soggetti terzi entro 150 giorni. Secondo i giudici del TAR non si tratta di un ricorso fondato. Per quale motivo?
La vita privata dell’uomo non ha garantito la giusta affidabilità a causa dei conflitti familiari, giudicati seri e frequenti. I rapporti burrascosi con la moglie sono stati dunque determinanti per la valutazione del caso. L’impugnazione del provvedimento contro la revoca della licenza del porto di fucile a uso sportivo, tra l’altro, non è stata ammessa a causa dei ritardi della presentazione.
Il ricorso è stato respinto e il fatto diventerà uno dei tanti precedenti che in questi giorni si stanno registrando in relazione al possesso delle armi nel nostro paese. Il TAR del Lazio, ad esempio, ha confermato la revoca della licenza di caccia nonostante il ritiro delle querele da parte della moglie nei confronti di un cacciatore. Una presunta minaccia telefonica, invece, ha convinto i giudici che il porto d’armi può essere mantenuto.