Come reso noto da diversi Ambiti Territoriali di Caccia della Liguria, la Regione ha modificato le norme relative all’attività di tassidermia e imbalsamazione. La legge è stata licenziata dal Consiglio Regionale dello scorso 4 settembre su proposta dell’Assessore Stefano Mai per il riordino di un altro testo, il numero 7 del 1984 (“Norme per la regolamentazione dell’attività di tassidermia e di imbalsamazione“).
In particolare è stato segnalato il contenuto dell’articolo 9 che ha sostituito quello precedente. Che cosa dice questo articolo? Il testo è il seguente: “Coloro che detengono a qualsiasi titolo preparati tassidermici (animali “imbalsamati” o “impagliati”) realizzati antecedentemente al 25 gennaio 1984 e non dichiarati alle Amministrazioni provinciali sono tenuti a fornirne l’elenco dettagliato alla Regione, con lettera raccomandata o PEC”.
Pertanto dall’entrata in vigore di tale norma con una comunicazione alla regione sarà possibile “sanare” il possesso e la detenzione di preparati tassidermici. L’articolo 3 ha invece istituito la Commissione per la Tassidermia, nominata dalla giunta regionale. Si tratta dell’organo che stabilisce il giudizio di idoneità propedeutico al rilascio dell’autorizzazione. Viene eliminato il riferimento agli enti delegati, quali destinatari di direttive vincolanti da parte della stessa giunta regionale per lo svolgimento delle prove di esame.