Tanto premesso, resta opinabile la soluzione prospettata dal TAR delle Marche soprattutto perché rende estremamente ardua la valutazione di quali siano i limiti della giurisdizione civile o amministrativa e delle normative, pubblicistiche o civilistiche, da adottare in ciascuno dei singoli atti da emanarsi da parte degli ATC. Per tali ragioni l’ATC PS 1 valuterà, stante anche la circostanza che la decisione Tar Marche 41112019 è stata adottata con formula breve ex art. 60 CPA, a sottoporre tale decisione alla valutazione dell’On.le Consiglio di Stato, giudice di appello.
Nuove fascette Le Associazioni venatorie lombarde, tra cui Federcaccia Lombardia, hanno fatto sentire in modo unitario la loro voce, sollecitando Regione Lombardia ad accelerare l’iter per le nuove fascette e a procedere con una nuova integrazione al calendario venatorio regionale....
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