Tanto premesso, resta opinabile la soluzione prospettata dal TAR delle Marche soprattutto perché rende estremamente ardua la valutazione di quali siano i limiti della giurisdizione civile o amministrativa e delle normative, pubblicistiche o civilistiche, da adottare in ciascuno dei singoli atti da emanarsi da parte degli ATC. Per tali ragioni l’ATC PS 1 valuterà, stante anche la circostanza che la decisione Tar Marche 41112019 è stata adottata con formula breve ex art. 60 CPA, a sottoporre tale decisione alla valutazione dell’On.le Consiglio di Stato, giudice di appello.
Presenza massiccia di fauna selvatica “Questa nuova sede della sezione territoriale di Belluno è un importante presidio di sanità per un territorio complesso e particolare. È una delle dieci sedi dell’Istituto zooprofilattico delle Venezie, un’eccellenza della nostra regione, punto di...
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