Tanto premesso, resta opinabile la soluzione prospettata dal TAR delle Marche soprattutto perché rende estremamente ardua la valutazione di quali siano i limiti della giurisdizione civile o amministrativa e delle normative, pubblicistiche o civilistiche, da adottare in ciascuno dei singoli atti da emanarsi da parte degli ATC. Per tali ragioni l’ATC PS 1 valuterà, stante anche la circostanza che la decisione Tar Marche 41112019 è stata adottata con formula breve ex art. 60 CPA, a sottoporre tale decisione alla valutazione dell’On.le Consiglio di Stato, giudice di appello.
Un canale su cui indagare L’eurodeputato monfalconese Anna Maria Cisint (Lega) ha posto l'accento su una questione finora poco dibattuta: "Da tempo ci giungono notizie in merito all’esistenza di un canale di comunicazione privilegiato tra la Direzione Generale Ambiente della...
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