Il decreto prevede quindi che “nel bilanciamento dei contrapposti interessi, l’istanza cautelare può essere accolta nei limiti sopra indicati, ovvero: per le giornate 1, 4, 7, 8, 11, 12 settembre 2019 alle specie Alzavola, Marzaiola, Germano reale, Tortora, Colombaccio, Cornacchia grigia, Ghiandaia, Gazza e Quaglia; per le giornate di “preapertura” anteriori al 18/9/2019 alle specie Moriglione, Pavoncella, Starna e Pernice rossa.
Inoltre, non emergono invece elementi per ritenere che la caccia allo Storno, disciplinata entro i limiti di cui alla delibera di giunta regionale n.891/2019, possa determinare un pregiudizio di estrema gravità ed urgenza per disporre misure cautelari monocratiche in attesa della decisione collegiale”.