La Regione Marche ha deliberato il prelievo in deroga di ben tre specie: storno, piccione e tortora dal collare. La deroga è stata attivata per mitigare i danni di queste specie all’agricoltura, quindi come di consueto ci sarà, oltre al carniere massimo giornaliero anche un massimo annuale, sarà escluso l’uso dei richiami vivi e dovranno essere messi in pratica i metodi di dissuasione ecologici. Le informazioni dettagliate sono contenute nelle delibere allegate sotto:
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE
Oggetto: Esercizio delle deroghe previste dalla Direttiva 2009/147/CE. Autorizzazione al prelievo dello Storno (Sturnus vulgaris) per l’anno 2020.
LA GIUNTA REGIONALE
VISTO il documento istruttorio riportato in calce alla presente deliberazione predisposto dalla PF Caccia e pesca nelle acque interne dal quale si rileva la necessità di adottare il presente atto;
RITENUTO, per motivi riportati nel predetto documento istruttorio e che vengono condivisi, di deliberare in merito;
VISTO il parere favorevole di cui all’articolo 16 bis della legge regionale 15 ottobre 2001, n. 20 sotto il profilo della legittimità e della regolarità tecnica del Dirigente della PF Caccia e pesca nelle acque interne e l’attestazione dello stesso che dalla deliberazione non deriva né può derivare alcun impegno di spesa a carico della Regione;
VISTA la proposta del Dirigente del Servizio Sviluppo e Valorizzazione delle Marche;
VISTO l’articolo 28 dello Statuto della Regione;
Con la votazione, resa in forma palese, riportata nell’allegato “Verbale di seduta”
DELIBERA
1. diautorizzare,aisensidelladirettiva2009/147/CE,art.9,paragrafo1,letteraa)per prevenire gravi danni alle coltivazioni agricole il prelievo in deroga dello Storno (Sturnus vulgaris) solo con il sistema dell’appostamento, senza l’utilizzo dei richiami vivi, entro il raggio di 100 m da vigneti, oliveti e frutteti con frutti pendenti, nei quali siano in atto sistemi dissuasivi e sempre nel raggio di 100 m dai nuclei vegetazionali produttivi sparsi, nei giorni di apertura anticipata della caccia previsti dal calendario venatorio 2020/21 e nel periodo compreso tra la terza domenica di settembre e il 06 dicembre 2020;
2. di autorizzare il prelievo in deroga dello Storno nei territori comunali che almeno in uno degli ultimi tre anni (2017, 2018 e 2019) sono stati interessati da danni alle coltivazioni agricole non inferiori a € 100,00/anno;
3. di autorizzare il prelievo in deroga dello Storno esclusivamente nei seguenti territori comunali:
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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE
Provincia di Ancona: Ancona, Belvedere Ostrense, Castelfidardo, Castelplanio, Cerreto D’Esi, Corinaldo, Fabriano, Falconara Marittima, Filottrano, Jesi, Loreto, Mergo, Monsano, Montecarotto, Montemarciano, Monte San Vito, Offagna, Osimo, Ostra, Ostra Vetere, Poggio San Marcello, Rosora, Senigallia, Serra De Conti, Serra San Quirico, Sirolo, Trecastelli;
Provincia di Ascoli Piceno: Acquasanta Terme, Castel di Lama, Monteprandone, Venarotta;
Provincia di Fermo: Porto Sant’Elpidio, Sant’Elpidio a Mare;
Provincia di Macerata: Apiro, Appignano, Caldarola, Camerino, Camporotondo di Fiastrone, Castelraimondo, Cingoli, Civitanova Marche, Colmurano, Corridonia, Esanatoglia, Fiuminata, Gagliole, Loro Piceno, Macerata, Matelica, Mogliano, Monte San Martino, Montecassiano, Montecosaro, Montefano, Montelupone, Montefano, Morrovalle, Penna San Giovanni, Petriolo, Poggio San Vicino, Pollenza, Porto Recanati, Potenza Picena, Recanati, San Severino Marche, San Ginesio, Sant’Angelo in Pontano, Sarnano, Tolentino, Treia;
Provincia di Pesaro-Urbino: Cartoceto, Colli al Metauro, Fano, Fratte Rosa, Gradara, Mombaroccio, Mondolfo, Monteciccardo, Montefelcino, Montelabbate, Monte Porzio, Pesaro, San Costanzo, San Lorenzo in Campo, Sant’Ippolito, Terre Roveresche, Urbino, Vallefoglia;
4. di autorizzare il prelievo in deroga solamente a coloro che ne faranno specifica richiesta al Comune di residenza utilizzando apposito modello;
5. i soggetti abilitati al prelievo devono intendersi esclusivamente i cacciatori iscritti all’Ambito di residenza anagrafica. Con l’imposizione del limite soggettivo predetto si soddisfa il presupposto della lettera e) del 2° comma dell’art. 2 della L.R. 8/2007 vincolando l’esercente al territorio, in una fattispecie ove l’interesse delle imprese e delle produzioni agricole prevale su quello personale ed egoistico della cattura del capo. La prescrizione non opera nei confronti dei cacciatori che hanno optato per la forma di caccia di tipo B, nel caso siano titolari di appostamento fisso ubicato al di fuori dell’Ambito di residenza anagrafica;
6. il numero di esemplari di storno prelevabili è contenuto nel limite di 15 capi giornalieri e 100 capi complessivi nel periodo di autorizzazione per singolo cacciatore e per un prelievo complessivo stagionale di 65.000 capi a cui si applica una tolleranza in eccesso del 5%;
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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE
7. al fine di monitorare i limiti previsti al precedente punto 6. utilizzando le schede riepilogative previste nel tesserino venatorio regionale, i soggetti abilitati dovranno operare così come di seguito indicato:
a. entro il 06 novembre 2020 restituire agli ATC la scheda riepilogativa per lo storno;
b. gli ATC, entro 7 giorni dopo l’avvenuta riconsegna delle schede, trasmettono alla P.F. Caccia e pesca nelle acque interne, i risultati complessivi di tutte le schede riepilogative;
8. di prevedere fin d’ora la possibilità di sospendere il prelievo in deroga delle specie oggetto del presente atto deliberativo, qualora si possa presumere il superamento del tetto limite di prelievo anteriormente alla data di termine del prelievo prevista;
9. la fauna selvatica abbattuta deve essere annotata sul tesserino venatorio, nella parte riguardante le deroghe, subito dopo l’abbattimento così come disposto dalla normativa vigente;
10.il tesserino venatorio dovrà essere riconsegnato all’ATC di residenza non oltre la data di riconsegna stabilita con il Calendario Venatorio 2020/2021. Al fine di verificare la compatibilità delle conseguenze dell’applicazione della deroga con la direttiva 2009/147/CE, la competente struttura della Giunta Regionale procederà a trasmettere al Presidente del Consiglio dei Ministri, al Ministro per gli affari regionali, al Ministro dell’ambiente, al Ministro delle politiche agricole e forestali, al Ministro per le politiche comunitarie, alle competenti Commissioni parlamentari e all’ISPRA una relazione sulle misure adottate in ordine al prelievo a carico delle specie;
11.per quanto riguarda l’orario e le giornate di autorizzazione al prelievo valgono le disposizioni del calendario venatorio per la stagione 2020/2021. Nei giorni di apertura anticipata resta fermo il divieto di abbattimento nelle ZPS;
12.di dare atto che il presente provvedimento è assunto nelle more dell’adozione delle linee guida ministeriali di cui all’art. 19 bis della Legge n. 157/1992 e che si provvederà agli eventuali opportuni adeguamenti in relazione a provvedimenti/prescrizioni/indicazioni emanati a livello nazionale.
IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA
(Deborah Giraldi)
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
(Luca Ceriscioli)
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE
Oggetto: Esercizio delle deroghe previste dalla Direttiva 2009/147/CE. Autorizzazione al prelievo del Piccione o Colombo di città (Columba livia forma domestica) e della Tortora dal collare (Streptotelia decaocto) per l’anno 2020.