In seguito ai numerosi dubbi sollevati e delle numerose richieste di chiarimento ricevute, riportiamo il testo dell’articolo 2, comma 4, lettera B, del DPCM del 16 gennaio 2021: “È vietato ogni spostamento in un comune diverso da quello di residenza, domicilio o abitazione, salvo che per svolgere attività o usufruire di servizi non sospesi e non disponibili nel proprio comune (come la caccia). Sono consentiti gli spostamenti dai comuni con popolazione non superiore a 5mila abitanti e per distanze non superiori a 30 chilometri dai relativi confini, con esclusione in ogni caso degli spostamenti verso i capoluoghi di provincia”.
Pertanto, in attesa di un decreto o ordinanza regionale che consenta gli spostamenti per l’esercizio dell’attività venatoria secondo il principio della “residenza venatoria”, è pacifico che ci si possa spostare per cacciare all’interno del comune di residenza. Letteralmente, inoltre, il DPCM consente anche di uscire dal comune di residenza se con popolazione inferiore ai 5mila abitanti. Il provvedimento non indica circostanze particolari per consentire tale spostamento, o motivi particolari, ma ovviamente deve trattarsi di svolgimento di attività non sospese.
Nei commenti sulla pagina ufficiale del Governo si legge che “ai sensi del DPCM, per i comuni con popolazione non superiore a 5mila abitanti è equiparata al territorio comunale la fascia territoriale circostante, fino a una distanza di 30 chilometri dai relativi confini”. In termini giuridici ciò consentirebbe anche lo spostamento per svolgere l’attività venatoria, ma eventuali controlli potrebbero dare seguito a verbali, dal momento che le FAQ del Governo non sono state ad oggi adeguate alla possibilità di spostamento di 39 chilometri, benché il testo appaia chiaro (Federcaccia Lombardia).