Regione Lombardia nella giornata di giovedì 1 aprile ha emanato l’ordinanza n° 733 in materia di caccia e pesca, che sarà valida con la nostra Regione in zona rossa o arancione. Ecco le disposizioni che riguardano l’attività venatoria
Con riferimento all’attività di controllo della fauna selvatica e all’attività
venatoria:
a) l’attività di controllo ai sensi dell’art. 41 della l.r. 26/93 deve svolgersi nel rispetto
delle seguenti condizioni:
• sono consentiti all’interno del territorio provinciale gli spostamenti dei soggetti di cui all’art. 48, comma 5 della l.r. 26/93 per gli interventi di controllo e contenimento coordinati dalla Polizia provinciale e dalla Polizia della Città metropolitana di Milano;
• i proprietari o conduttori dei fondi nei quali si attuano i piani di controllo, muniti di licenza di caccia, autorizzati ai sensi dell’art. 41 della l.r. 26/93, possono attivarsi secondo le modalità di coordinamento stabilite dalla Polizia Provinciale e dalla Polizia della Città metropolitana di Milano con le modalità, i tempi e i mezzi previsti dai piani di controllo delle specie interessate ai sensi delle vigenti disposizioni regionali in materia;
• lo spostamento dei soggetti abilitati e autorizzati ai sensi dell’art. 41 della l.r. 26/93, dei quali la Polizia provinciale e la Polizia della Città metropolitana di Milano possono avvalersi nell’effettuazione degli interventi di controllo, avviene entro i limiti disposti dai medesimi organi di polizia giudiziaria;
b) lo spostamento al di fuori del comune di residenza, domicilio o abitazione è
consentito:
• ai cacciatori, per l’esercizio dell’attività venatoria di selezione nell’ambito territoriale di caccia o nel comprensorio alpino di caccia di residenza venatoria ovvero di iscrizione, e di tutte le attività complementari alla caccia e al controllo, quali, ad esempio, il censimento delle popolazioni faunistiche, l’addestramento e allenamento cani, il recupero degli ungulati feriti e il trasporto e trattamento delle carcasse presso gli appositi centri di raccolta, nel rispetto della normativa di settore;
• ai cacciatori aventi titolo, all’interno degli istituti privati, ovvero delle aziende faunistico-venatorie e delle aziende agri-turistico venatorie, all’esercizio venatorio di selezione e al controllo, nonché di tutte le attività complementari quali, ad esempio, il censimento delle popolazioni
faunistiche, l’addestramento e allenamento cani, il recupero degli ungulati feriti e il trasporto e il trattamento delle carcasse presso gli appositi centri di raccolta, in quanto autorizzati dal concessionario dell’azienda, nel rispetto della normativa di settore;
c) L’attività venatoria di selezione e l’attività di controllo della fauna selvatica, nonché tutte le attività complementari, sono limitate ai soli residenti anagraficamente in Lombardia ed esclusivamente all’interno dei confini amministrativi regionali e, pertanto, non sono consentite ai cacciatori e ai soggetti abilitati e autorizzati con residenza anagrafica fuori dai confini amministrativi della Regione Lombardia, anche nel caso di domicilio o abitazione all’interno del territorio regionale.
Gli spostamenti nonché l’esercizio di tutte le attività sopra disposte, dovranno avvenire nel rispetto delle misure di distanziamento sociale e con l’utilizzo dei previsti dispositivi di protezione individuale.
Le disposizioni della presente ordinanza producono i loro effetti dalla data del 2 aprile 2021 in relazione ai periodi in cui la Regione Lombardia è classificata nella c.d. zona arancione o rossa di cui rispettivamente ai Capi IV e V del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 2 marzo 2021, in base all’emissione delle Ordinanze del Ministro della Salute.