Il TAR della Lombardia si è pronunciato in favore della LAC e contro Regione Lombardia sulla questione della caccia alla migratoria sui valichi montani con questa sentenza sentenza valichi n.2342.2020. Si pensa che Regione Lombardia ricorrerà al Consiglio di Stato per cercare di ribaltare questa sentenza penalizzante per i cacciatori lombardi. Il Tribunale regionale ha accolto le tesi della LAC sull’inottemperanza della Regione in merito all’obbligo di vietare la caccia su tutti i valichi. Ancora una volta è la magistratura a intervenire concretamente per garantire la tutela della fauna selvatica e il rispetto delle leggi italiane ed europee, accogliendo le istanze della Lega per l’Abolizione della Caccia.
La sentenza del Tar Lombardia n. 2342/2020 del 28.11.2020 ha infatti accolto pienamente il ricorso della LAC curato dall’avvocato Claudio Linzola per l’ottenimento, a decenni dall’introduzione della norma nazionale che li protegge, della tutela dei valichi su tutto il territorio della Lombardia; per la protezione e la chiusura di ogni forma di caccia in questi punti di passaggio vitali delle rotte degli uccelli migratori. Alcune di queste «selle», tra le più importanti in assoluto, si trovano nel Bresciano e nel Bergamasco, e sono ancora prive di tutela o in alternativa soggette a limitazioni risibili dell’attività venatoria. Oltre alla condanna della Regione al pagamento delle spese, sempre la sezione quarta del Tar ha trasmesso il proprio pronunciamento alla Corte dei Conti, segnalando così il reiterato comportamento di una amministrazione regionale che, “con scelte non conformi alle normative di settore, provoca notevoli danni non solo agli animali selvatici, ma anche alle tasche dei contribuenti”.
Da un lato le continue vittorie riportate dalla Lac nelle aule di giustizia; “dall’altro un continuo sperpero di denaro pubblico, da parte della Regione, sempre pronta a fare regali ai cacciatori, una sempre più piccola minoranza armata e intransigente rispetto alla maggioranza dei cittadini che della caccia, al contrario, non ne può più”. Il Tar ha accolto le tesi della LAC sull’inottemperanza della Regione in merito all’obbligo di vietare la caccia su tutti i valichi, a sensi dell’articolo 21, comma 3, della legge 157 del 1992, la legge nazionale quadro sulla caccia, “e respinto la tesi pretestuosa che invocava la necessità per il consiglio regionale di approvare il piano faunistico: documento mai esistito dal 1992 a oggi.
Non solo: i giudici amministrativi hanno disposto l’immediata attuazione del divieto, c’è infatti scritto nella sentenza: «Va subito sgombrato il campo dalle questioni relative ai piani faunistici venatori regionali e territoriali (art.12 e14 della medesima legge regionale del 1997), nei quali, come previsto dalla disposizione testé citata, i valichi devono essere indicati, come pure nei calendari venatori, senza che ciò possa significare che, in mancanza di tali atti, i valichi non debbano (previamente e a prescindere) essere compiutamente individuati e tutelati e che il divieto di caccia che li riguarda possa non essere osservato».”. Nel caso in cui la Regione e la Provincia di Sondrio non ottemperino entro i termini stabiliti dall’ordine giudiziale, si provvederà alla nomina di un commissario ad acta per la persistente inerzia.