Con una recente sentenza la Corte Costituzionale ha affrontato una questione sollevata dalla Lega per l’Abolizione della Caccia (LAC) e altre associazioni contro la Regione Liguria. Che cosa ha opposto le due parti? Si sta parlando di quanto stabilito dal TAR ligure in merito alla Legge Regionale numero 29 del 1994, la norma che disciplina l’attività venatoria in questo territorio. Il comma 7-bis dell’articolo 34 dispone che la caccia da appostamento fisso o temporaneo alla selvaggina migratoria è autorizzata fino a trenta minuti dopo il tramonto.
Questo articolo è stato contestato, come anche il comma 8 dell’articolo 38, secondo cui il cacciatore deve indicare negli appositi spazi del tesserino venatorio la sigla del capo abbattuto subito dopo l’abbattimento accertato. Chi ha presentato il ricorso si è scagliato contro questi provvedimenti che sarebbero contrari alla Costituzione.
Per i giudici della Corte Costituzionale, c’è un contrasto con la legge nazionale sulla caccia che ammette il prelievo soltanto fino al tramonto e non oltre. Quindi il prelievo in determinati orari non può essere ammesso in quanto incostituzionale, mentre la questione del tesserino non è stata considerata fondata.