Il gesto era stato motivato con la volontà di evitare il servizio militare e quindi oggi il reato è praticamente obsoleto, visto che la leva obbligatoria non esiste più. Altre sentenze pronunciate in passato non avevano chiarito come ci si dovrebbe orientare in questo caso, ma il TAR ha dato ragione al cacciatore.
I giudici hanno rilevato come la Questura non potesse disporre in automatico il mancato rinnovo della licenza di caccia: in realtà, sarebbe stata necessaria la valutazione dell’esercizio della discrezionalità che viene riconosciuta dall’articolo 43 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza (TULPS). In particolare, bisognava capire l’affidamento relativo all’abuso o meno delle armi, prendendo in considerazione i tanti anni trascorsi dalla condanna, la riabilitazione ottenuta e la condotta complessiva successiva al furto.