Il Tribunale Amministrativo Regionale di Trento ha “corretto” una sentenza che ha riguardato il furto commesso nel 1983 da un cacciatore, per la precisione quando quest’ultimo aveva 18 anni. La Questura aveva infatti deciso di respingere la richiesta di rinnovare la licenza di porto di fucile proprio per il fatto avvenuto 34 anni fa. L’uomo si era reso protagonista del furto di due litri di benzina e per questo motivo era stato condannato.
Il gesto era stato motivato con la volontà di evitare il servizio militare e quindi oggi il reato è praticamente obsoleto, visto che la leva obbligatoria non esiste più. Altre sentenze pronunciate in passato non avevano chiarito come ci si dovrebbe orientare in questo caso, ma il TAR ha dato ragione al cacciatore.
I giudici hanno rilevato come la Questura non potesse disporre in automatico il mancato rinnovo della licenza di caccia: in realtà, sarebbe stata necessaria la valutazione dell’esercizio della discrezionalità che viene riconosciuta dall’articolo 43 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza (TULPS). In particolare, bisognava capire l’affidamento relativo all’abuso o meno delle armi, prendendo in considerazione i tanti anni trascorsi dalla condanna, la riabilitazione ottenuta e la condotta complessiva successiva al furto.