Il ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale è stato inevitabile. I giudici del TAR lo hanno accolto per un motivo ben preciso. Anzitutto, la condanna del cacciatore è avvenuta un anno prima dell’approvazione della Legge 689 del 1981 (Legge di depenalizzazione) e bisogna escludere il carattere automaticamente ostativo dell’interpretazione della Costituzione.
Il fatto giuridico è stato ritenuto tenue, visto che il furto di qualche litro di benzina non viene considerato rilevante, quindi il no al porto d’armi non può essere mai automatico. Per i giudici amministrativi il rinnovo della licenza deve tenere conto dell’affidamento della persona per quel che riguarda l’abuso o meno delle armi. Sono passati 38 anni, un dettaglio che insieme alla riabilitazione ha dato ragione al ricorrente. L’amministrazione è chiamata ora a valutare di nuovo la domanda di rinnovo.