Licenza porto di fucile: Qui di seguito riportiamo alcuni principi recentissimi sanciti dal C.d.S. in tema di licenze di porto fucile che dimostrano, purtroppo, i pregiudizi che i Giudici amministrativi serbano in tema di armi.
1. Nel nostro ordinamento l’autorizzazione alla detenzione delle armi deve considerarsi eccezionale e le esigenze di incolumità di tutti i cittadini sono prevalenti e prioritarie, per cui la richiesta di porto d’armi può essere soddisfatta solo nell’ipotesi che non sussista alcun pericolo che il soggetto possa abusarne richiedendosi che l’interessato sia esente da mende e al di sopra di ogni sospetto o indizio negativo in modo tale da scongiurare dubbi e perplessità sotto il profilo dell’ordine e della sicurezza pubblica. Pertanto la revoca o il diniego dell’autorizzazione possono essere adottate sulla base di un giudizio ampiamente discrezionale circa la prevedibilità dell’abuso dell’autorizzazione stessa potendo assumere rilevanza anche fatti isolati, ma significativi.
2. L’autorizzazione alla detenzione ed al porto d’armi postulano che il beneficiario osservi una condotta di vita improntata alla piena osservanza delle norme penali e di quelle poste a tutela dell’ordine pubblico, nonché delle regole di civile convivenza, conseguentemente la valutazione dell’Autorità di pubblica sicurezza, caratterizzata da ampia discrezionalità, persegue lo scopo di prevenire, per quanto possibile, l’abuso di armi da parte di soggetti non pienamente affidabili tanto che il giudizio di “non affidabilità” è giustificabile anche in situazioni che non hanno dato luogo a condanne penali o misure di pubblica sicurezza, ma a situazioni genericamente non ascrivibili a “buona condotta” (cfr. Cons. Stato, sez. III, 19/09/2013, n. 4666).
3. La licenza di porto d’armi può essere negata o revocata anche in assenza di pregiudizi e controindicazioni connessi al corretto uso delle armi, potendo l’Autorità amministrativa valorizzare, nella loro oggettività, sia fatti di reato, sia vicende e situazioni personali del soggetto che non assumano rilevanza penale, anche se non attinenti alla materia delle armi, da cui si possa comunque desumere la non completa “affidabilità” da parte del soggetto interessato all’uso delle stesse (cfr. Cons. Stato, sez. III, 29/07/2013, n. 3979).
4. Le norme di cui agli artt. 11 e 43 del r.d. 18 giugno 1931, n. 773, oltre ad ipotesi tipiche di diniego vincolato, collegato alla condanna per alcuni reati, consentono di negare le autorizzazioni di polizia anche in altri casi essendo previsto, all’art. 43, che “la licenza può essere ricusata ai condannati per delitto diverso da quelli sopra menzionati e a chi non può provare la sua buona condotta o non dà affidamento di non abusare delle armi” (la prova della buona condotta, a seguito della sentenza della Corte Cost. 16 dicembre 1993, n. 440, grava sull’Amministrazione). Pertanto la circostanza che il soggetto richiedente sia stato sottoposto a misure di sicurezza e detenuto agli arresti domiciliari è del tutto significativa ben potendo giustificare un giudizio di non sussistenza del requisito soggettivo della “affidabilità”; la motivazione è sufficiente a rendere comprensibile l’iter logico seguito e non illogiche le conclusioni adottate; trattasi, infatti, di elemento idoneo a fondare la valutazione fatta dal Prefetto, della quale non si evidenzia alcuna irragionevolezza o difetto di istruttoria, alla luce della propensione dell’interessato alla violazione delle regole (C.d.S., sez. III, sent. 5398 del 31 ottobre 2014).
Viagrande (CT), il 7 novembre 2014
Dott. Giovanni Di Giunta
per Sindacato Nazionale Cacciatori