Libera Caccia: Umbria, novità sul ricorso presentato dagli animalisti al T.A.R. avverso la parte del Calendario Venatorio che riguarda l’Allodola.
Il 14 gennaio u.s. il Tar dell’Umbria si è parzialmente pronunciato sul ricorso presentato dall’Associazione Vittime della Caccia e OIPA Italia Onlus contro il Calendario Venatorio 2013/2014 nella parte riguardante il carniere della specie Allodola. Il Tar grazie alle memorie difensive presentate dall’avvocatura della Regione Umbria, anche con la collaborazione dell’Anlc, ha deciso di non pronunciarsi definitivamente a causa del ragionevole dubbio, più che concreto aggiungiamo noi, sull’effettiva rappresentatività a livello locale delle sopracitate Associazioni Ambientaliste le quali non hanno presentato adeguata documentazione circa il loro status di Associazione.
Una parziale sentenza importante, che potrà avere sviluppi interessanti, qualora il Tar dell’Umbria rigetti il ricorso per le motivazioni di cui sopra. Ne sapremo sicuramente qualcosa in più il 28 Maggio 2014, data in cui è prevista la nuova udienza.
Di seguito il testo del la sentenza non definitiva del TAR:
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l’ Umbria
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA NON DEFINITIVA
sul ricorso numero di registro generale 339 del 2013, integrato da motivi aggiunti, proposto da:
Associazione Vittime della Caccia e OIPA Italia Onlus , in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, rappresentate e difese dall’avv. Massimo Rizzato, con domicilio eletto presso l’avv. Emma Contarini in Perugia, via del Sole,8;
contro
Regione Umbria, rappresentata e difesa dagli avv. Anna Rita Gobbo, Paola Manuali, con domicilio eletto presso la seconda in Perugia, corso Vannucci, 30;
nei confronti di
Federazione Italiana della Caccia;
per l’annullamento
in quanto al ricorso principale: della delibera della Giunta Regionale dell’Umbria n. 566 del 5 giugno 2013, limitatamente al punto E.4 dell’allegato calendario venatorio (carniere relativo all’allodola);
in quanto ai motivi aggiunti depositati il 21 ottobre 2013: della delibera della Giunta Regionale dell’Umbria n. 1025 del 16/9/13.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio della Regione Umbria;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 4 dicembre 2013 il dott. Cesare Lamberti e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Visto l’art. 36, co. 2, cod. proc. amm.;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con delibera n. 566 del 5 giugno 2013, la Giunta regionale dell’Umbria ha, tra l’altro, fatto proprio “il documento istruttorio e la conseguente proposta dell’assessore corredato di pareri prescritti dal regolamento interno della Giunta …” e ha approvato “l’allegata proposta di calendario venatorio per la stagione 2013 / 2014 che fa parte integrante del presente atto” … disponendo la pubblicazione del calendario venatorio nel bollettino ufficiale.
1.1. Avverso il provvedimento muovono ricorso l’Associazione vittime della caccia e l’OIPA Italia Onlus limitatamente al punto 4 della lettera “E” del calendario venatorio – carniere – laddove prevede che per ogni giornata di caccia a ciascun titolare di licenza è consentito di abbattere i seguenti capi di selvaggina: … (omissis) … “allodola 20 capi con un massimo di 100 capi a stagione”.
1.2. Nell’atto introduttivo, le ricorrenti precisano in punto di fatto che la Regione, in data 20 maggio 2013 ha preadottato il calendario venatorio regionale e copia dello stesso è stato inviato all’ISPRA (Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale) per il prescritto parere che è stato reso il 3 giugno 2013.
1.3. Nel parere era stata indicata, tra l’altro, l’opportunità di dimezzare il carniere per il prelievo dell’allodola a 10 unità giornaliere e a 50 unità stagionali per ogni cacciatore in quanto nella propria “guida per la stesura dei calendari venatori” l’ISPRA aveva evidenziato che “a livello europeo l’allodola è attualmente considerata in stato di conservazione sfavorevole (depauperata)” e che quindi la specie va tutelata sia in ordine al prelievo sia in ordine al quantitativo di esemplari da prelevare.
1.4. Nelle premesse della “Guida” l’ISPRA aveva evidenziato che, in linea di principio, la caccia alle specie in declino avrebbe dovuto essere sospesa salvo che facesse parte di un piano di gestione e che, considerato che l’allodola fa parte di uno specifico piano di gestione, la caccia di tale specie non doveva essere sospesa ma era comunque soggetta ad una “valutazione del prelievo venatorio” e che doveva essere costantemente monitorata.
1.5. In mancanza di dati relativi al carniere dell’allodola, era perciò necessario seguire il “principio di precauzione” stabilendo un carniere prudenziale: l’ISPRA aveva perciò raccomandato di consentire un carniere giornaliero e stagionale non superiore rispettivamente 10 e 50 capi per cacciatore.
1.6. Nel provvedimento la Regione aveva motivato la scelta di discostarsi dal parere ISPRA solo con riferimento al periodo di apertura della caccia all’allodola (15 settembre anziché 1 ottobre) senza nulla motivare in merito alla decisione di raddoppiare il carniere rispetto a quanto suggerito dall’Istituto.
2. In punto di diritto, le Associazioni ricorrenti deducono il difetto di motivazione della delibera regionale, attesa la natura obbligatoria nel parere ISPRA e la contraddittorietà del comportamento rispetto alla premessa della delibera nella parte in cui ricorda che “il parere espresso dall’ISPRA a carattere di obbligatorietà e non di vincolatività e pertanto può essere disatteso dall’amministrazione la quale però ha l’onere di farsi carico delle osservazioni procedimentali di merito e di esprimere le valutazioni che l’hanno portata disattendere il parere”.
2.1. Nel giudizio si è costituita la regione Umbria eccependo l’inammissibilità del ricorso per difetto di legittimazione attiva e chiedendone il rigetto perché infondato nel merito.
2.2. Con ordinanza n. 114 dell’11 settembre 2013, il provvedimento è stato sospeso in via cautelare, sul rilievo che la Regione avrebbe omesso di motivare in ordine alle ragioni per le quali ha ritenuto di discostarsi dal parere emesso dall’ISPRA.
2.3. Con motivi aggiunti del 21 ottobre 2013, ritualmente notificati alla Regione Umbria e alla Federazione italiana della caccia, le associazioni ricorrenti hanno impugnato il successivo provvedimento regionale n. 1025 del 16 settembre 2013, col quale è stato mantenuto inalterato il carniere regionale riferito all’allodola motivando tale scelta con il fatto che “dall’analisi dei dati compiuta attraverso la lettura dei cartellini venatori risulta che per l’anno 2010 (in cui vigeva un carniere di 20 capi giornalieri 100 stagionali) nella provincia di Terni ove erano registrati n. 8.988 cacciatori, la specie “allodola” è stata prelevata da 806 cacciatori (8,97% del totale) con una media giornaliera di 37,6 capi a testa, quindi inferiore addirittura ai 50 capi suggeriti dall’ISPRA … di questi 806 cacciatori solo 214 (2,38% del totale) in tutta la stagione hanno prelevato un numero di capi ben inferiori ai 50 consentiti (media di 90 capi a testa) mentre i restanti 592 (6,59% del totale) in tutta la stagione venatoria hanno prelevato meno di 50 capi (media di 18,6 capi a testa)”.
2.4. Anche relativamente ai motivi aggiunti, la regione ha prodotto memoria difensiva nella quale contesta il fondamento delle censure e richiama le eccezioni precedentemente dedotte.
3. Nella memoria in data 6/9/2013, la Regione eccepisce il difetto della legittimazione attiva delle associazioni ricorrenti perché prive di adeguato grado di rappresentatività e stabilità in un’area differenziata collegabile alla zona in cui è situato il bene a fruizione collettiva che si assume leso.
3.1. Nei confronti dell’Associazione Vittime della Caccia, in particolare, la Regione richiama l’ordinanza cautelare n. 4607/2012, della Quinta Sezione del Consiglio di Stato che ha riformato l’ordinanza di questo Tar n. 180/2012, sospensiva del calendario venatorio 2012 / 2013, non ravvisando il ricorso introduttivo assistito dal necessario fumus … “in relazione alla contestata legittimazione della associazione appellata …”.
3.2. Con riferimento alla legittimazione a ricorrere delle associazioni portatrici di interessi diffusi (non legittimate ex art. 18, L. 349/1986), la costante giurisprudenza ne richiede la verifica in concreto, attraverso la prova della sussistenza di una pluralità di indici, riferiti, in particolare, oltre che alle finalità statutarie, al grado di rappresentatività, alla maggiore o minore risalenza temporale dell’associazione, alle iniziative ed azioni intraprese per la tutela degli interessi di cui la stessa si proclama portatrice, nonché al concreto e stabile collegamento con un dato territorio, tale da rendere localizzabile l’interesse esponenziale dell’associazione (da ult. ed ex plurimis, T.A.R. Lazio Roma, sez. II, 6 febbraio 2013, n. 1282).
3.3. La legittimazione ad impugnare atti amministrativi incidenti sull’ambiente ad associazioni locali, da riconoscere, caso per caso, alle associazioni (indipendentemente dalla loro natura giuridica) è perciò subordinata alla prova che le stesse perseguano statutariamente in modo non occasionale obiettivi di tutela ambientale ed abbiano un adeguato grado di rappresentatività e stabilità in un’area di afferenza ricollegabile alla zona in cui è situato il bene a fruizione collettiva che si assume leso (Cons. St., sez. VI, 23 maggio 2011, n. 3107).
3.4. Delle ricorrenti, l’OIPA Italia Onlus ha prodotto in stralcio due pagine dello statuto e tre pagine di un’assemblea dei soci del 15 aprile 2012 (doc. n. 5 dep. 30/08/2013) mentre l’Associazione vittime della caccia ha prodotto uno statuto approvato ad Olevano il 15/06/07 sottoscritto da tre soci fondatori e registrato presso l’Agenzia delle entrate di Palestrina il 29/06/2007 (doc. n. 6 dep. 30/08/2013) e un estratto assemblea 15 marzo 2009 (doc. n. 7 dep. 30/08/2013).
4. Il Collegio ritiene necessario che la predetta documentazione debba essere integrata da parte di “Associazione vittime della caccia” e di “OIPA Italia Onlus” a mezzo di:
a) copia conforme all’originale dell’atto costitutivo e dello statuto;
b) documentazione inerente l’esistenza di una sede e/o di una organizzazione afferente la regione Umbria;
c) documentazione comunque attestante il collegamento con il territorio umbro che renda localizzabile l’interesse esponenziale dell’associazione.
4.1. La documentazione dovrà essere depositata presso la Segreteria del Tribunale Amministrativo Regionale dell’Umbria entro e non oltre 30 (trenta) giorni dalla notificazione in via amministrativa della presente ordinanza.
4.2. Resta nel frattempo sospesa ogni pronunzia in rito, nel merito e sulle spese del presente giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l’Umbria non definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dispone gli incombenti istruttori di cui in motivazione e rinvia la trattazione della causa alla pubblica udienza del 28 maggio 2014.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Perugia nella camera di consiglio del giorno 4 dicembre 2013 con l’intervento dei magistrati:
Cesare Lamberti, Presidente, Estensore
Stefano Fantini, Consigliere
Paolo Amovilli, Primo Referendario
IL PRESIDENTE, ESTENSORE
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 14/01/2014
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)
Associazione Nazionale Libera Caccia Umbria
( 25 gennaio 2014 )