Libera Caccia Umbria, ripropone il proprio impegno per la promozione della caccia in deroga presso la Regione.
– I SOGGETTI ABILITATI AL PRELIEVO IN DEROGA: Poiché la caccia in deroga è considerata una forma in via del tutto eccezionale non è possibile autorizzare la totalità dei cacciatori al prelievo stesso. Al fine di avere un quadro chiaro e privo di vuoti e, soprattutto per un esatto calcolo della modica quantità di selvatici prelevabili, è obbligatorio che il cacciatore che intendesse partecipare al prelievo in deroga presenti apposita richiesta entro un tempo stabilito (indicativamente luglio/agosto) in modo da poter identificare chi e quanti sono i cacciatori da autorizzare.
– PERIODO DEL PRELIEVO IN DEROGA: La caccia a determinate specie in regime di deroga non può ovviamente essere esteso a tutto il periodo della stagione venatoria, ma deve essere ridotto ad arco temporale ristretto e ben definito. Il prelievo di alcune specie non deve superare i 60 giorni e dovrebbe coincidere con il periodo di migrazione salvaguardando il periodi svernamento.
– LUOGHI DEL PRELIEVO IN DEROGA: Altra condizione che deve essere soddisfatta per l’utilizzo del prelievo in deroga è la cosiddetta “circostanza di luogo”. Fino ad ora si sono considerati gli ATC come luoghi circostanziati atti allo svolgimento della deroga. Già nelle precedenti richieste fatte dalla nostra Associazione, di concerto con l’Ufficio Tecnico Legislativo Nazionale, si era ulteriormente ridotto lo spazio dedicato per ogni cacciatore ritenendo l’intero territorio dell’Ambito Territoriale di Caccia troppo esteso per garantire un adeguato controllo e, soprattutto, per soddisfare i criteri della normativa in fatto di deroga. A tal proposito si era proposto che il cacciatore che ne fa richiesta al momento della presentazione dell’apposita domanda indichi un numero massimo di 3 Comuni dove espletare la stessa riducendo così la “circostanza di luogo”. In questa maniera gli Enti preposti avrebbero un quadro completo al fine di gestire le risorse umane preposte al controllo.
– MODALITA’ DEL PRELIEVO IN DEROGA: Al fine di rispettare la normativa che disciplina l’uso delle deroghe è necessario indicare anche le modalità di caccia. Il prelievo dovrà avvenire esclusivamente attraverso l’appostamento fisso e temporaneo al fine di garantire la tempestiva individuazione del soggetto che partecipa la prelievo da parte degli Organi di Polizia . Non è quindi possibile, per ovvie ragioni, prevedere la modalità della caccia vagante.
– CONTROLLO DEI CARNIERI: Una parte fondamentale della normativa in tema di deroga è quella del controllo numerico dei capi abbattuti. Le Regioni che nel passato hanno usufruito del regime di deroga hanno optato per la segnatura dei capi alla fine della giornata di caccia. Questa soluzione non soddisfa in nessuna maniera le regole che disciplinano la materia: una volta che il capo viene abbattuto deve essere tempestivamente segnato su un apposito modulo.
Tuttavia in alcune sentenze della Corte Europea viene indicato come necessario la “tempestiva” comunicazione dei capi prelevati al fine di non superare il contingente assegnato. Riteniamo che l’esperienza avvenuta nello Stato di Malta, dove l’immediata comunicazione del capo abbattuto avveniva tramite un Sms inviato presso un sistema informatico sia una via troppo dispendiosa e di difficile applicazione.
La soluzione più ovvia è mutuata dall’esperienza della caccia di selezione dove appena effettuato un prelievo viene apposto un apposito “bollo” al capo abbattuto. Nel caso specifico, trattandosi di volatili, la via più praticabile sarebbe quella di fornire a tutti i soggetti abilitati al prelievo in deroga, un numero pari alla quantità di capi abbattibili di anelli da apporre alla zampa del volatile. Così facendo anche gli organi preposti ai controlli potranno verificare immediatamente se il cacciatore sia in regola o meno. Dopo questa disamina di alcune delle principali necessità da espletare per la caccia in deroga dobbiamo ritornare al problema maggiore per applicare questa metodologia di prelievo, ovvero le motivazioni che spingono ad usufruire dell’articolo 9 comma 1 lettera c.
Fino ad ora le motivazioni usate dalle regioni Lombardia e Veneto per poter cacciare alcune specie sono ricadute sulle “tradizioni venatorie” delle Regioni. Nella più recente osservazione che la Commissione Europea ha fatto in materia di deroghe per il nostro Paese, tali motivazioni sono ritenute non adeguate per poter esercitare la caccia in deroga e quindi non soddisfano il criterio fondamentale della deroga stessa.
Dopo una attenta analisi delle passate Sentenze Europee fino alle più recenti abbiamo notato come più volte la giurisprudenza abbia ribadito:
– Art. 3.5.21 – L’articolo 9, paragrafo 1, lettera c) autorizza il ricorso a deroghe per consentire la cattura, la detenzione o altri impieghi misurati di determinati uccelli.
– Art. 3.5.22 ….Tuttavia si può concludere che la deroga in questione può applicarsi anche ad altre specie di uccelli per le quali sia giustificato un “impiego misurato”. Nella causa C-182/02, la Corte ha affermato che la condizione relativa all’impiego di “determinati uccelli in piccole quantità” non può essere soddisfatta “se la caccia autorizzata a titolo derogatorio non garantisce il mantenimento della popolazione delle specie interessate ad un livello soddisfacente”. Pertanto è difficile immaginare casi in cui la deroga contemplata all’articolo 9, paragrafo 1, lettera c) sia giustificata per una specie caratterizzata da uno stato di conservazione insoddisfacente.
– Art. 3.5.23 – Una questione essenziale è se la caccia possa costituire un impiego misurato ai fini dell’articolo 9, paragrafo 1, lettera c). La questione è stata affrontata dalla Corte di giustizia nella sentenza relativa alla causa C-182/02 Ligue pour laprotection des oiseaux e altri. Basandosi sulla giurisprudenza precedente, la Corte ha affermato: “Da quanto precede emerge che la caccia agli uccelli selvatici praticata a fini amatoriali durante i periodi indicati all’art. 7, n. 4, della direttiva può corrispondere ad un impiego misurato autorizzato dall’art. 9, n. 1, lett. c), della direttiva stessa, così come la cattura e la cessione di uccelli selvatici anche fuori dei periodi di apertura della caccia allo scopo della loro detenzione per essere utilizzati come richiami vivi o per fini amatoriali nelle fiere e mercati”
– Art. 3.5.24 Da questa stessa sentenza risulta evidente che la caccia a fini ricreativi non costituisce automaticamente un impiego misurato. Avendo notato la necessità di una deroga per assicurare il mantenimento della popolazione delle specie interessate a un livello soddisfacente, la Corte ha osservato che: “Se non soddisfa tale condizione l’impiego degli uccelli da parte della caccia ricreativa non può, in ogni caso, essere considerato come un impiego misurato e, pertanto, lecito ai sensi dell’undicesimo «considerando» della direttiva”.
– Art. 3.5.25 La direttiva non chiarisce cosa debba intendersi per “impieghi misurati”, anche se dall’articolo 9, paragrafo 1, lettera c) risulta evidente che questa espressione può comprendere la cattura e la detenzione di alcuni uccelli.
Come’è evidente la Commissione Europea e la Corte di Giustizia si soffermano su un particolare: il ricorso alla deroga per lettera c) per permettere la caccia a determinate specie selvatiche è ritenuta una via praticabile, a patto che vengano rispettati i criteri di protezione e siano specie con uno stato di conservazione soddisfacente. Nella sentenza C-182/02 Ligue pour laprotection des oiseaux e altri viene altresì ribadito anche un altro concetto:
– …Quanto alla prima condizione ricordata al punto precedente, occorre sottolineare che la stessa non può essere considerata soddisfatta quando il periodo di caccia consentito a titolo derogatorio coincida senza necessità con i periodi in cui la direttiva intende stabilire una protezione particolare (v., in tal senso, sentenza Commissione/Italia, cit., punto 39). Una tale necessità mancherebbe, in particolare, se l’unico scopo della misura che autorizza la caccia a titolo derogatorio fosse quello di prolungare i periodi di caccia a determinate specie di uccelli su territori già frequentati da queste ultime durante i periodi di caccia stabiliti conformemente all’art. 7 della direttiva.
Quanto sopra riportato è un passaggio fondamentale a nostro avviso: l’utilizzo della deroga al di fuori dei periodi di protezione e per aumentare il prelievo di una determinata specie oltre il normale svolgimento della stagione di caccia non è ammissibile come motivazione. Per l’Italia questo problema viene a mancare in quanto l’eventuale richiesta di poter usufruire del regime di deroga avverrebbe nel periodo di ripasso post nuziale e in stagione venatoria ancora in corso.
Una motivazione che aiuterebbe sicuramente a supportare l’applicazione della deroga è il fatto che l’eventuale prelievo a carico di specie quali il fringuello e la peppola, che ricordiamo essere due specie considerate in uno status di conservazione soddisfacente (la prima è stimata in 130 – 240 milioni di coppie nidificanti e la seconda 13 – 22 milioni di coppie nidificanti) potrebbe alleggerire la pressione venatoria durante la stagione verso specie come l’Allodola, la Pavoncella e i Turdidi.
Forniremo pertanto alla Regione dell’Umbria la nostra documentazione e il nostro supporto, affinché trasmetta gli Atti in sede di Conferenza Stato-Regioni per la ricerca di un accordo con gli Assessorati alla Caccia sensibili al problema “deroghe”, che consenta di chiudere definitivamente i contenziosi che impediscono al mondo venatorio di poter esercitare con tranquillità forme di caccia legittime e tradizionali.
21 maggio 2014
Associazione Nazionale Libera Caccia