Luca Stincardini, presidente della Commissione Migratoria dell’Associazione Nazionale Libera Caccia, e Alessandro Fulcheris, presidente della sezione regionale della Toscana della stessa ANLC, hanno diffuso un comunicato relativo al calendario venatorio. Ecco cosa si può leggere: “Da una disamina successiva del calendario venatorio della Toscana, a nostro avviso c’è qualcosa che non torna. Rileggendo l’articolato infatti abbiamo notato che ci son state due dimenticanze importanti nel redigere il calendario venatorio relativo alla stagione 2018/19. Si tratta di tecnicismi che riteniamo fondamentali, presenti nei calendari precedenti e mancanti nella stagione passata che è stata oggetto del famigerato ricorso di parte animalista.
La prima riguarda la giustificazione giuridica relativa la paragrafo 2.7.10, incomprensibilmente sostituita con “la sovrapposizione di una decade con il periodo di migrazione pre-nuziale indicato nel documento Key concepts e consentita dal documento Guida interpretativa” (par 2.7.9). L’ utilizzo della decadi di sovrapposizione relative ai par 2.7.9 e 2.7.2, servono esclusivamente, per quelle specie le quali hanno un KC all’inizio della terza decade di gennaio (anatre ad esempio), i quali paragrafi, se applicati, autorizzano al Regione a chiudere la stagione venatoria al 31 gennaio. Se non adoperati la stagione termina al 20 di gennaio.
Non ci sembra corretto in questo caso, e ne’ assolutamente sufficiente, riportarlo solo nelle premesse dell’atto il par 2.7.10, se poi nella scheda specifica della specie beccaccia si utilizza un paragrafo il quale entra in contrasto con l’intenzione di discostarsi dal kc Nazionale. In sostanza, per esser chiarissimi, nella scheda si concede e giustifica solo la decade di sovrapposizione al 20 gennaio e non al 31 gennaio. Pericolosa dimenticanza. Ogni specie ha necessità di un suo giustificativo giuridico e scientifico ben preciso. Ricordando che la conformità dell’arco temporale massimo, di cui all’art 18 legge 157/92, nel quale, a seguito del recepimento dell’art 42 legge statale 96/2010, sono stati introdotti due nuovi archi temporali, “minimo e medio” riferiti al kc Nazionale dai quali le regioni possono discostarsi lecitamente.
Per ciò che riguarda inoltre la “Seconda dimenticanza”; non vengono citate due pubblicazioni scientifiche di alto livello, le quali servono ad ulteriore fondamento a quelle regionali e presenti invece negli articolati passati. Per rapidità di lettura vengono sotto riportate, e possono esser confrontate con i calendari passati. E’ chiaro che la scheda non sia più in grado di sostenere le osservazioni degli animalisti, dove si lamenta una falsa applicazione del par 2.7.10. Come cittadini, che pagano profumatamente in anticipo un servizio, ci dovremmo, a questo punto il condizionale è necessario, aspettare un prodotto finale di applicazione della norma, privo di qualunque dimenticanza. L’ osservazione, tra l’altro, non e’ solo rivolta alla regione Toscana, ma a tutte le Amministrazioni Regionali. Fino a qui la relazione, diciamo così scientifica, fatta in collaborazione con l’Ufficio migratoria ANLC.
E se domandare è lecito, e rispondere è cortesia, chiediamo a chi di dovere delle risposte e forniamo in allegato tutta la documentazione del caso. Perchè dai documenti mancano, essendo state tolte, alcune citazioni così importanti? Sia ben chiaro che le nostre sono osservazioni e che ognuno può commettere errori, ma se si ricorre al Consiglio di Stato su queste basi si potrebbe rischiare di portare davvero la nave ad un naufragio sicuro e senza più nessuna speranza di riemersione. Attendendo risposte dagli Uffici Regionali e dall’Assessorato competente, ci mettiamo a disposizione di tutto il resto del mondo associativo venatorio al fine di poter attuare strategie comuni ed evitare fughe in avanti che potrebbero portare a pronunciamenti molto pericolosi”.