Anzitutto, le carni interessate sono quelle provenienti dalla caccia e destinate alla cessione diretta di un capo intero per cacciatore (500 capi l’anno di piccola selvaggina) al consumatore finale e ai laboratori al dettaglio. Tra l’altro, non bisogna dimenticare l’obbligo di documentare la provenienza dell’animale e la sua negatività alla trichinosi.
Una volta riconosciute sane queste carni devono anche essere sottoposte alla bollatura sanitaria dopo l’invio a un centro di lavorazione riconosciuto. Il Servizio Attività Faunistico-Venatorie e Pesca della Regione si impegnerà ora a diffondere il più possibile questa pubblicazione, in modo che sia conosciuta da tutti gli attori coinvolti.