Il Servizio Prevenzione Collettiva e Sanità Pubblica della Regione Emilia Romagna ha stabilito l’utilizzo esclusivo di munizioni prive di piombo per abbattere i capi di fauna selvatica le cui carni sono destinate al consumo di persone diverse dal cacciatore. Prendendo spunto da quanto stabilito dalla determinazione dirigenziale 1586 del 2007 (“Indicazioni tecniche per la commercializzazione di carni di selvaggina abbattuta”), sono state prese decisioni molto importanti.
Anzitutto, le carni interessate sono quelle provenienti dalla caccia e destinate alla cessione diretta di un capo intero per cacciatore (500 capi l’anno di piccola selvaggina) al consumatore finale e ai laboratori al dettaglio. Tra l’altro, non bisogna dimenticare l’obbligo di documentare la provenienza dell’animale e la sua negatività alla trichinosi.
Una volta riconosciute sane queste carni devono anche essere sottoposte alla bollatura sanitaria dopo l’invio a un centro di lavorazione riconosciuto. Il Servizio Attività Faunistico-Venatorie e Pesca della Regione si impegnerà ora a diffondere il più possibile questa pubblicazione, in modo che sia conosciuta da tutti gli attori coinvolti.