I presidenti delle Associazioni Venatorie e delle Federazioni del settore sportivo chiedono al Ministro dell’Interno, Annamaria Cancellieri, chiarimenti sulle modifiche alla legislazione dei porti d’arma.
In una lettera congiunta i Presidenti delle Associazioni Venatorie e delle Federazioni del settore sportivo hanno scritto al Ministro dell’Interno Annamaria Cancellieri chiedendole di voler meglio chiarire la modifica dell’articolo 42 Tulps avvenuta con la pubblicazione del decreto legge “Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo” onde evitare l’ingenerarsi di possibili confusioni interpretative in merito alla durata della validità dei porti d’arma per uso caccia e sportivi.
Questo il testo della lettera:
“I Presidenti delle sottoscritte Associazioni e Federazioni del settore sportivo e venatorio: ARCICACCIA, CNCN, EPS, FACE ITALIA (FIDC, ANLC, ENALCACCIA, ANUU Migratoristi), FIDASC, FITAV, ITALCACCIA, UITS i quali, constatato che:
• in data 9 febbraio 2012 è stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 33 il Decreto Legge n.5 “Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo”.
• all’art. 13 del citato Decreto Legge si prevedono delle modifiche alla normativa del TULPS. Con la modifica dell’articolo 42 TULPS si stabilisce che “la licenza ha validità annuale”.
Tale norma ha l’evidente finalità di sottrarre il porto d’armi da difesa dall’applicazione del rinnovato articolo 13 TULPS e mantenere per esso la durata di un anno. Tuttavia la disposizione rischia di avere l’effetto di determinare la riduzione generalizzata a un anno della durata di tutte le licenze di porto d’armi. Peraltro, tale disposizione potrebbe essere considerata come modificativa delle norme che definiscono la durata delle licenze uso caccia e tiro a volo, con il medesimo risultato.
Tale effetto sarebbe del tutto contrario alla ratio della norma, specificamente indirizzata alla semplificazione amministrativa, e deleteria per il futuro del comparto sportivo venatorio. Ritengono quindi:
che sia essenziale specificare con maggiore chiarezza la novella di cui alla lettera b) del primo comma dell’articolo 13 del decreto legge 9 febbraio 2012, n. 5, specificando che essa si applica alle licenze “la cui durata non è diversamente stabilita dalla legge”.
Considerata l’importanza della questione, le Federazioni ed Associazioni convenute, per mezzo dei loro Rappresentanti, chiedono un urgente approfondimento della situazione e che venga presentato in sede parlamentare un emendamento correttivo al Decreto Legge atto ad evitare eventuali erronee interpretazioni rispetto alla volontà espressa dal Ministero dell’Interno e da sempre vigente in termini univoci.
Distinti Saluti.
ANLC Dott. Paolo Sparvoli
ANUU Dott. Marco Castellani
ARCICACCIA Dott. Osvaldo Veneziano
CNCN Avv. Giovanni B. Ghini
ENALCACCIA Dott. Lamberto Cardia
EPS Dott. Matteo Viglietta
FIDASC – CONI Cav. Felice Buglione
FEDERCACCIA Dott. Gian Luca Dall’Olio
FITAV – CONI On.le Luciano Rossi
ITALCACCIA Dott. Mario Gargano
UITS – CONI Dott. Ernfried Obrist
Fonte: Federcaccia