Legge Comunitaria: ok definitivo del Senato alla legge Comunitaria 2009 che recepisce numerose norme Ue, che in quarta lettura passa, con 130 si’ e 108 astensioni ed approva il nuovo calendario per la caccia.
L’aula del Senato approva in via definitiva la legge Comunitaria 2009 (130 sì e 108 astenuti), che recepisce numerose norme Ue e che all’articolo 43 – ora legge – apporta modifiche alla legge sulla caccia (la 157 del 1992). In tema di attività venatoria, il cambiamento più rilevante è quello dei calendari, che le Regioni possono posticipare di 10 giorni oltre il 31 gennaio, previo “preventivo parere espresso dall’Ispra, al quale devono uniformarsi”.
Il provvedimento, ritornato in Senato in quarta lettura, è legge. Hanno votato a favore Pdl e Lega mentre si sono astenuti i gruppi di opposizione: Pd, Idv e Udc – Svp – Autonomie. La senatrice del Pdl Maria Ida Germontani non ha votato in dissenso dal suo gruppo.
Ecco, di seguito, il testo dell’articolo 43 della Comunitaria (articolo 38 nel testo approvato la prima volta al Senato, poi articolo 43 nel testo licenziato alla Camera) come approvato in via definitiva dal Senato a seguito e le modifiche alla legge 157/92 sulla caccia.
All’articolo 1 della legge 157/92, dopo il comma 1 è inserito un comma 1-bis che prevede che “lo Stato, le regioni e le province autonome, senza ulteriori oneri, adottano le misure necessarie per mantenere o adeguare le popolazioni di tutte le specie di uccelli di cui all’articolo 1 della direttiva 2009/147/CE (la cosiddetta ‘direttiva Uccelli’, ndr) ad un livello corrispondente alle esigenze ecologiche, scientifiche, turistiche e culturali, tenendo conto delle esigenze economiche e ricreative e facendo in modo che le misure adottate non provochino un deterioramento dello stato di conservazione degli uccelli e dei loro habitat”.
Sempre in base all’articolo 43 della Comunitaria, sempre all’articolo 1 della legge 157/92, dopo il comma 5 è inserito un comma 5-bis, in base al quale “le regioni e le province autonome adottano le misure di conservazione” previste dal regolamento contenuto nel decreto 357/97 del presidente della Repubblica.
L’articolo 43 della Comunitaria introduce all’articolo 1 della legge 157/92 sulla caccia un comma 7-bis in base al quale “lo Stato incoraggia le ricerche, i monitoraggi e i lavori necessari per la protezione, la gestione e l’utilizzazione della popolazione di tutte le specie di uccelli” prevista dalla direttiva 2009/147/CE (la ‘direttiva Uccelli’, ndr). Per far ciò “il ministro per le Politiche europee, di concerto con i ministri competenti, trasmette alla Commissione europea tutte le informazioni necessarie al coordinamento delle ricerche e dei lavori riguardanti la protezione, la gestione e l’utilizzazione delle specie di uccelli di cui al presente comma”.
In base al nuovo comma 7-bis, “con decreto del ministro dell’Ambiente e del ministro delle Politiche agricole, da emanare entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono stabilite le modalità di trasmissione e la tipologia delle informazioni che le regioni sono tenute a comunicare”.
Il comma 2 dell’articolo 43 aggiunge un comma 1-bis all’articolo 18 della legge 157/92. Si stabilisce che “l’esercizio venatorio e’ vietato, per ogni singola specie, durante il ritorno al luogo di nidificazione, durante il periodo della nidificazione e le fasi della riproduzione e delle dipendenza degli uccelli”.
Al comma 2 dell’articolo 18 della 157/92, in base al quanto approvato, il punto ‘b’ del comma 2 dell’articolo 43 della Comunitaria stabilisce che “fermo restando le disposizioni relative agli ungulati, le Regioni possono posticipare non oltre la prima decade di febbraio i termini in relazione a specie determinate e allo scopo, e sono obbligate ad acquisire il preventivo parere espresso dall’Ispra, al quale devono uniformarsi. Tale parere deve essere reso, sentiti gli istituti regionali ove istituti, entro trenta giorni dal ricevimento della richiesta”.
Il comma 3 dell’articolo 43 della legge Comunitaria, secondo il testo approvato in via definitiva dal Senato, istituisce poi un comma 4-bis all’articolo 19-bis della legge 157/92 sulla caccia. Si prevede che “le regioni, nell’esercizio delle deroghe, provvedono, nel rispetto di ‘linee guida’ emanate con Dpr, d’intesa con la Conferenza Stato-Regioni su proposta del ministro dell’Ambiente di concerto con il ministro delle Politiche agricole, d’intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano”.
Si cambia poi il comma 3 dell’articolo 20 della legge 157/92 sulla caccia, con un nuovo testo in base al quale “le autorizzazioni per le attivita’ previste dal comma 1 sono rilasciate dal ministro delle Politiche agricole su parere dell’Istituto superiore di protezione e ricerca ambientale (Ispra), nel rispetto delle convenzioni internazionali”. In base al nuovo comma 3 dell’articolo 20 della legge 157/92, “nel caso di specie di uccelli che non vivono naturalmente allo stato selvatico nel territorio europeo degli stati membri dell’Unione europea, il ministro delle Politiche agricole consulta preventivamente anche la Commissione europea”.
Per quanto riguarda i calendari venatori, vengono concessi soltanto dieci giorni in piu’ di caccia a febbraio. La deroga potrà essere consentita alle Regioni che ne fanno richiesta previo il parere preventivo e vincolante dell’Ispra. Con l’approvazione definitiva in Senato della Legge Comunitaria 2009, commenta Roberto Della Seta capogruppo del Pd in commissione Ambiente del Senato, viene “sancita la sconfitta dei tentativi di deregulation della caccia portati avanti da settori del Pdl e della Lega”. Della Seta, sottolinea come sia “scongiurato il pericolo di anticipare ad agosto e posticipare a fine febbraio la durata del calendario venatorio, nonché la possibilità che ogni Regione si scelga un calendario ‘fai-da-te’.