Arroganti e poco sostenibili le motivazioni che adducono il ministro ad applicare il potere sostitutivo sfoderando pretestuosamente ancora una volta la sua vocazione animalista a discapito del buonsenso che vorrebbe un ministro che difenda i diritti degli onesti cittadini cacciatori che hanno pagato per poter cacciare fino al 31 gennaio 2016 ed invece si trovano per l’ennesima volta a subire un blocco forzato prima che l’attività venatoria si sia conclusa.
Una piccola precisazione tecnica per far capire come la malafede nell’interpretare le norme sia diventato il modus operandi di questo governo.
Il Governo ha affermato che “L’intervento si è reso necessario per evitare che il limite al 31 gennaio fissato dalle Regioni interessate facesse coincidere la stagione della caccia di una o più delle specie indicate con il periodo prenuziale o di riproduzione, determinando cosi una violazione della normativa europea e andando ad aggravare la posizione dell’Italia rispetto all’eventuale chiusura negativa del caso Eu-Pilot 6955/2014, avviato dalla Commissione europea”.
Vorrei ricordare che:
1. Il UE PILOT 6955/2014 ENVI della Commissione europea è una semplice richiesta di informazioni sui calendari venatori italiani e su cui la Commissione dovrà esprimersi successivamente
2. gli articoli 2.7.3 e 2.7.10 della Guida Europea alla Disciplina della Caccia nell’ambito della Direttiva 79/409/CE (oggi 147/2009/CE), esplicitamente prevedono che le Regioni degli Stati Membri possano discostarsi dal dato Key Concepts nazionale, quando in possesso di dati scientifici che dimostrino una differenza nei tempi di migrazione delle specie cacciabili;
- la Giustizia Amministrativa Italiana in più occasioni ha giudicato corrette le scelte delle regioni italiane che, utilizzando dati scientifici più completi ed aggiornati, si sono discostate motivatamente e giustificatamente dai dati Key Concepts nazionali, come previsto dalla guida alla disciplina della caccia UE prevedendo la chiusura della caccia al tordo bottaccio, alla cesena e in alcuni casi alla beccaccia al 31 gennaio nel rispetto della legge 157 del 1992
- lo stesso ufficio legislativo del Ministero dell’ambiente riconosce che il documento Key Concepts, che riporta «le date di dipendenza e di avvio della migrazione prenuziale nei diversi Paesi, presenta delle “incongruenze” difficili da spiegare nel confronto fra Paesi confinanti. Situazione questa che si ritiene debba essere adeguatamente tenuta in considerazione in questo contesto e, comunque, risolta per evitare disparità di trattamento fra cittadini europei»; si tratta infatti delle stesse popolazioni di specie migratrici (beccaccia, tordo bottaccio e cesena) che si diffondono uniformemente in Spagna, Francia mediterranea e Italia per lo svernamento e che da qui nella seconda decade di febbraio partono per fare ritorno ai luoghi di nidificazione (inizio della migrazione prenuziale);
- l’evidente difforme applicazione della dir. 2009/147/CE fra Spagna, Grecia, Francia e Italia che determina disparità di trattamento fra cittadini europei giacché la chiusura anticipata della caccia in Italia al 20 gennaio rispetto alla consentita chiusura della caccia al 20 febbraio in Spagna e in Francia non ha nessun fondamento scientifico se non ideologico.
Altrettanto grave che durante lo stesso Consiglio dei Ministri con lo stesso pretesto del EU pilot 6955/14/ENVI è stato approvato il testo per l’esame definitivo della legge europea 2015 dove si propone la modifica alla legge nazionale 157/92 inserendo l’art. 12-bis che così recita: “la fauna selvatica stanziale e migratoria deve essere annotata sul tesserino venatorio subito dopo l’abbattimento”.
Nessun articolo della direttiva uccelli 147/09 chiede agli stati membri che sia fatto obbligo ai cacciatori di annotare i capi di fauna selvatica migratoria subito dopo l’abbattimento ma e questo per ovvi motivi pratici che solo chi non pratica oppure è contro l’attività venatoria volutamente ignora.
Nessun richiamo mai è stato fatto dalla commissione europea al governo italiano ed il caso EU pilot 6955/14/ENVI contiene alla domanda nr. 1 comma b più semplicemente di sapere come vengono annotati in Italia i capi di selvaggina migratoria (ad esempio: subito dopo l’abbattimento ? oppure a fine giornata ?).
Non bastano più le constatazioni amichevoli con questo “Consiglio dei Sinistri Anticaccia”. C’è bisogno di una rottamazione subito !!!
Responsabile Nazionale Caccia Lega Nord Lega Lombarda
Bassolini Marco