La Federcaccia provinciale di Brescia ha aggiornato la sua consueta rubrica “Cacciapensieri” parlando di attività venatoria in forma vagante. Come si legge nel comunicato dell’associazione, per il secondo anno consecutivo, come del resto in tutta la Lombardia, nel territorio dell’ATC Unico di Brescia al fine di salvaguardare le produzioni agricole e le popolazioni di fauna stanziale, dal 16 al 30 settembre compreso, la caccia vagante alla selvaggina stanziale e migratoria è consentita esclusivamente nei giorni di mercoledì, sabato e domenica, non oltre le ore 12.
Dopo mezzogiorno, la caccia vagante è consentita alla sola migratoria, senza l’uso del cane. Sono state ricevute però alcune telefonate di associati che chiedono chiarimenti. In sostanza fino al 30 settembre la caccia vagante si può fare solo il mercoledì, il sabato e la domenica. Alla mattina si può cacciare sia la fauna stanziale e la migratoria anche con il cane. Nel pomeriggio invece la caccia può essere fatta, stiamo sempre parlando in forma vagante, alla sola selvaggina migratoria e senza l’ausilio del cane. Nulla di complicato ad avviso di Federcaccia Brescia, una scelta fatta come si diceva più sopra per il rispetto delle colture agricole e delle popolazioni di fauna stanziale per una corretta gestione dell’attività venatoria.
Inoltre, l’associazione ha elencato le limitazioni al calendario: allodola cacciabile dal 1° ottobre al 31 dicembre, differenziazione del carniere massimo giornaliero e stagionale tra cacciatori specialisti (2000 cacciatori che, dai dati desunti dalla Banca Dati Regionale dei Richiami Vivi, al 20/07/2018 risultavano possessori di richiami vivi di allodola) e cacciatori generalisti, così come segue: cacciatori specialisti: max 20 capi giornalieri e 80 capi stagionali; cacciatori generalisti (non specialisti): max 10 capi giornalieri e 50 capi stagionali. Combattente sospensione del prelievo venatorio. Moretta carniere annuale non superiore a 40. Moriglione dal 1 ottobre al 20 gennaio 2 al giorno e 10 all’anno. Pavoncella carniere giornaliero 5, stagionale 25.
Quaglia: carniere giornaliero 10, stagionale 50. Pernice bianca: non saranno oggetto di prelievo le subpopolazioni in cui l’indice riproduttivo, calcolato in base ai censimenti estivi, risulti inferiore a 1,25 giovani/adulto; il prelievo verrà fermato alla realizzazione dell’80% del piano; eventuali ulteriori limitazioni potranno essere disposte, entro il 20 settembre 2018, dal Dirigente competente della Direzione Generale Agricoltura di Regione Lombardia, in base ai risultati dei censimenti estivi.
E’ impossibile commentare questa notizia, senza correre il rischio di essere querelati, le norme mi sembrano esere scritte non da cacciatori; ma da dilettanti allo sbaraglio