Sono passati quattro giorni da quando la Questura di Roma ha inviato a commissariati e armerie una comunicazione importante per quel che riguarda la classificazione delle armi lunghe a canna liscia. L’intervento si è reso necessario dopo diverse richieste di chiarimenti sulla natura giuridica di questi fucili. Entrando più nello specifico, la Polizia ha risposto a chi chiedeva se i fucili ad anima liscia a ripetizione ordinaria e con una canna di lunghezza inferiore ai 450 millimetri possano essere caratterizzati dalla qualifica di arma a uso venatorio.
Come spiegato dalla Questura capitolina, questa classificazione comporta delle conseguenze di rilievo in merito alla detenzione delle armi stesse e all’impiego nella caccia. Nella comunicazione si ribadisce come i fucili in questione vadano annoverati tra quelli a uso venatorio e con la possibilità di una detenzione illimitata. In effetti, la legge sulla caccia non specifica nulla sulla lunghezza minima che deve avere una canna.
I 450 millimetri di cui si è parlato prima non sono altro che un parametro introdotto da un allegato a un decreto ministeriale del 1980 per l’iscrizione in catalogo delle armi a canna liscia: il testo non è più in vigore ed è stato abrogato, di conseguenza tutti i fucili a canna liscia e con un calibro non superiore al 12 possono essere messi in vendita e detenuti per l’utilizzo venatorio. Le precisazioni sono state inviate ai titolari di licenze di vendita armi che si trovano nel territorio di competenza della Questura.