Come spiegato dalla Questura capitolina, questa classificazione comporta delle conseguenze di rilievo in merito alla detenzione delle armi stesse e all’impiego nella caccia. Nella comunicazione si ribadisce come i fucili in questione vadano annoverati tra quelli a uso venatorio e con la possibilità di una detenzione illimitata. In effetti, la legge sulla caccia non specifica nulla sulla lunghezza minima che deve avere una canna.
I 450 millimetri di cui si è parlato prima non sono altro che un parametro introdotto da un allegato a un decreto ministeriale del 1980 per l’iscrizione in catalogo delle armi a canna liscia: il testo non è più in vigore ed è stato abrogato, di conseguenza tutti i fucili a canna liscia e con un calibro non superiore al 12 possono essere messi in vendita e detenuti per l’utilizzo venatorio. Le precisazioni sono state inviate ai titolari di licenze di vendita armi che si trovano nel territorio di competenza della Questura.