La Prima Sezione del Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia si è occupato del ricorso di un uomo contro la revoca del porto di fucile a uso caccia. In base a quanto riferito dai Carabinieri di Valmalenco, in provincia di Sondrio, nel 2017 questa persona è stata indagata per lesioni personali colpose dopo aver accidentalmente colpito con uno sparo alla gamba destra un compagno di battuta nel bosco. L’incidente è avvenuto mentre il cacciatore era impegnato a caricare la sua carabina ed è stata riconosciuta la particolare imprudenza e imperizia in materia di sicurezza.
Per l’uomo ci sarebbe stato un eccesso di potere, oltre all’omessa comunicazione dell’avvio di procedimento e a un difetto di istruttoria. Il ricorso è stato inevitabilmente respinto in quanto le censure di chi lo ha proposto non potevano essere condivise. L’imperizia è stata riconosciuta, come anche la scarsa affidabilità del soggetto a detenere armi e munizioni.
Non può essere considerata una colpa nemmeno il mancato avvio del procedimento, anche perchè ormai si tratta di una prassi giurisprudenziale ben consolidata. Il ricorrente è stato quindi condannato a pagare le spese di lite, liquidate nella somma di mille euro oltre ad accessori di legge. In altre sentenze simili non si potrà non tenere conto di questo precedente.