Attività faunistico-venatorie
Con la risposta a consulenza giuridica numero 6 del 2024 l’Agenzia delle Entrate ha fornito la propria versione all’AIFA in merito all’aliquota IVA in caso di cessioni di fauna selvatica effettuate nei confronti delle imprese agricole che svolgono attività connesse di tipo faunistico–venatorio.
Alimentazione umana
Secondo l’AIFA, alle cessioni di fauna selvatica effettuate in favore dell’imprenditore agricolo è applicabile l’aliquota del 10 per cento prevista dal numero 7) della Tabella A, parte III, allegata al Decreto IVA. Ciò in quanto per gli animali ceduti è indiscutibile la destinazione all’alimentazione umana, che inevitabilmente sussiste, anche se non in modo immediato. La fauna selvatica è infatti destinata prima all’attività venatoria e conseguentemente all’alimentazione del cacciatore.
Le precisazioni delle Entrate
Per l’Agenzia delle Entrate le cessioni che hanno per oggetto conigli domestici, piccioni, lepri, pernici, fagiani, rane e, in generale, «animali vivi» beneficiano dell’aliquota IVA agevolata al 10 per cento a condizione che tali animali siano «destinati all’alimentazione umana». Se invece la cessione della fauna selvatica viva non è finalizzata all’alimentazione umana, bensì ad esempio al ripopolamento ambientale, è soggetta all’aliquota IVA ordinaria del 22 per cento.