A causa dell’emergenza sanitaria da Covid-19, è stato disposto dal Governo il blocco dell’attività venatoria nelle “zone rosse”, blocco che quindi ha impedito ai cacciatori campani di svolgere tale attività dal 3.11.2020 al 6.12.2020. È apparso del tutto ingiustificato un simile impedimento in ragione della prevista possibilità di svolgimento delle attività sportive ai sensi dell’art. 1, comma 9, lettera d) del DPCM del 3/11/2020, consentite purché svolte nel rispetto delle norme anti-covid. Ebbene è notorio che l’attività venatoria venga svolta all’aperto con possibilità di un distanziamento interpersonale tra i partecipanti ben maggiore di quello necessario per evitare il contagio, pertanto non si è ravvisata la ratio del blocco imposto dal Governo.
Ad oggi, con il passaggio della Campania nella “zona arancione” la caccia è consentita solo nei comuni di residenza e/o domicilio. Non va sottaciuto inoltre che, con specifico riferimento alla caccia del cinghiale, l’attività venatoria rappresenta un indispensabile strumento utile ad arginare un problema di sicurezza dati i danni provocati alle colture, gli incidenti stradali e la diffusione della peste suina: conseguenze di una diffusione incontrollata di questi animali che necessita di un contenimento. Per tali ragioni lo Studio Legale Gazzella & Partners ha richiesto a tutti gli enti regionali e nazionali preposti, ciascuno per quanto di ragione e di propria competenza, di disporre: la possibilità di esercitare l’attività venatoria anche in comuni diversi da quello di residenza e/o domicilio dei cacciatori; la proroga del calendario venatorio ai mesi di febbraio e marzo 2021; il rimborso integrale delle somme versate dai cacciatori a titolo di tasse e/o imposte per la stagione venatoria 2020/2021, nel caso di mancata adozione delle precedenti misure.