La Prima Sezione Civile della Corte d’Appello di Brescia ha annullato la multa inflitta a un cacciatore sanzionato per aver esercitato l’attività col fucile carico a meno di 50 metri dalla strada carrozzabile. Il fatto si riferisce a Bosco ex Parmigiano, l’unica frazione di Gerre de’ Caprioli, in provincia di Cremona.
All’uomo è atata contestata la violazione della lettera E del primo comma dell’articolo 43 della Legge Regionale 26 del 1993. Secondo questi giudici, però, la violazione non esiste in quanto la strada non può essere definita carrozzabile e nemmeno adibita alla circolazione, visto che è frequentata esclusivamente da persone a passeggio e ciclisti. La zona non è nuova alla frequentazione dei cacciatori, dato che sono presenti lepri e fagiani, dunque le multe delle guardie provinciali sono ingiuste, come ben testimoniato da questa sentenza.
La sanzione pecuniaria ammontava a 206 euro, ma secondo l’avvocato del cacciatore, tra l’altro legale di fiducia dell’associazione Enalcaccia, è stato possibile ribaltare tutto. L’episodio risale a due anni e mezzo fa, per la precisione al giugno del 2015: ora questa decisione è destinata a diventare un importante precedente a cui si potrà fare riferimento con una certa serenità.