Il Tribunale Amministrativo Regionale di Trento ha deciso di pubblicare alcune precisazioni dopo aver letto un articolo di due settimane fa sulla licenza di caccia. Il pezzo giornalistico ha fatto pensare a un comportamento contraddittorio di questi giudici, ma secondo il TAR il porto d’armi non è un diritto, ma un’eccezione al divieto generale di detenere armi. Di conseguenza, la concessione può riguardare solamente chi offre garanze certe sull’uso delle armi stesse, escludendo qualsiasi rischio.
Il Tribunale si è occupato dei requisiti morali per il rilascio e il mantenimento della licenza, sottolineando come i due casi siano differenti. Le condanne dei cacciatori a cui il Questore aveva negato il rinnovo del documento avevano a che fare con la pubblica sicurezza, nonostante una riabilitazione. Soltanto in un caso, però, la pena era stata tramuta in un’ammenda pecuniaria. Il TAR trentino ha preso spunto da quanto deciso dal Consiglio di Stato sui requisiti per il porto d’armi.
In pratica, la riabilitazione non ha alcuna rilevanza da sola, mentre bisogna prendere in considerazione la tenuità del reato. Nella precisazione si legge anche come il cacciatore che richiede la licenza deve essere valutato sulla sua affidabilità e sulla gravità dei reati penali. La sentenza ha annullato il no della Questura, ma per il Tribunale Amministrativo la conseguenza non è il rilascio della licenza di caccia: si tratta semplicemente della rivalutazione della richiesta (il no potrebbe essere quindi confermato).