Nelle ultime ore è uscita una circolare della Regione Veneto che fornisce alcuni chiarimenti sulle modalità di accesso e svolgimento della mobilità, come richiesto fortemente da Arci Caccia Veneto nell’ultimo incontro con la Regione dello scorso 27 settembre. Pubblichiamo un estratto della delibera e poi, a seguito, il file della delibera integrale:
Al fine di dare piena ed efficace attuazione al disposto normativo di cui trattasi, si è quindi provveduto allo sviluppo di un apposito programma informatico di gestione delle richieste e rilascio di autorizzazioni al regime di mobilità venatoria in parola, dotato di una interfaccia utente cui è possibile accedere tramite il sito web www.movemose.it.
A seguito e nell’ambito di una interlocuzione e condivisione tra l’Assessorato regionale alla caccia e le Associazioni venatorie regionali, sono state individuate due modalità attuative del regime di mobilità venatoria, come di seguito riportato: – possono essere autorizzate per ciascun cacciatore, ai sensi del predetto articolo 19 bis, al massimo n. 30 (trenta) giornate in mobilità nel corso della stagione venatoria; le giornate possono essere suddivise tra mobilità da appostamento fisso e mobilità in forma vagante (quest’ultima, con o senza cane); nel caso della forma vagante, il cacciatore autorizzato ad accedere in mobilità in un determinato ATC dovrà essere obbligatoriamente accompagnato da un cacciatore già socio dello stesso ATC; – sono esclusi dalla possibilità di accesso in mobilità gli ATC che ricadono nella Zona Lagunare Valliva; – l’attività venatoria in regime di mobilità – da appostamento fisso – può essere autorizzata per un totale di n. 30 (trenta) giornate complessive, con un massimo di n. 10 (dieci) giornate per ciascun ATC prescelto; – l’attività venatoria in regime di mobilità – in forma vagante (con o senza cane, con obbligo di accompagnamento) – può essere autorizzata per un totale di n. 10 (dieci) giornate complessive, con un massimo di n. 5 (cinque) giornate per ciascun ATC prescelto.
È evidente, ma si ritiene opportuno ribadirlo in questa sede, come l’opzione «con/senza cane» nel caso dell’autorizzazione in regime di mobilità venatoria in forma vagante attenga unicamente alla possibilità che il cacciatore in mobilità, provenendo dall’esercizio venatorio praticato nel proprio ATC, possa portare con sé il proprio cane, senza poter attribuire a tale conduzione alcuna finalità, funzione o scopo rispetto al prelievo venatorio autorizzato in mobilità, che trova applicazione esclusivamente nei confronti della selvaggina migratoria. Quindi, l’eventuale assenza del cane al seguito nell’ambito di una autorizzazione «con cane» ovvero la presenza del cane nell’abito di una autorizzazione richiesta e rilasciata «senza cane» non assume alcun valore di inadempienza in capo al cacciatore, e come tale si ritiene non debba essere oggetto di accertamento e sanzione.
In tal senso, si richiama e si evidenzia che l’annotazione «con o senza cane» in sede di richiesta e di conseguente autorizzazione non rileva alcunché rispetto ai vincoli ed ai limiti previsti per l’autorizzazione o il diniego all’autorizzazione delle giornate in mobilità. In ogni caso, rimane impregiudicato il fatto che il cacciatore ammesso al regime di mobilità in forma vagante e che decida di accedere – con cane – all’ATC oggetto dell’autorizzazione in parola, deve garantire un comportamento del proprio animale al seguito rispettoso di tutti i limiti, i vincoli e le limitazioni vigenti e applicabili nell’area a cui si accede in mobilità. Ogni eventuale infrazione sarà quindi oggetto, da parte degli organi competenti, di accertamento ed applicazione delle relative sanzioni in capo al proprietario/conduttore del cane.