La Regione Veneto ha recentemente pubblicato un importante documento con cui ha confermato la validità delle proprie DGR, la numero 1378 del 2016 e la numero 1385 del 2017, viste anche le recenti sentenze e la mancanza di opposizione da parte dei Ministeri competenti. Come sottolineato da Arci Caccia, si tratta di una conferma da parte dell’ente locale della validità delle delibere in merito alla segnatura dei capi sul tesserino venatorio.
Ecco uno dei passaggi più importanti: “Si è deciso di confermare, sia per la prossima e imminente stagione venatoria 2017/2018 che per quelle successive, in riferimento alle modalità di annotazione degli abbattimenti di fauna stanziale e migratoria, le istruzioni per la compilazione del tesserino venatorio regionale 2016/2017 di cui agli allegati B e B1 della DGR n. 933 del 22.6.2016 e quindi di disporre che l’annotazione del capo oggetto di prelievo, sia per la selvaggina stanziale che per quella migratoria, possa essere effettuata “appena abbattuto ed incarnierato” il capo stesso”.
La dicitura sul tesserino venatorio,”abbattuto ed incarnierato” è stata cassata dalla sentenza 291 alla Regione Lombardia,credo proprio che la 291 valga anche in Veneto?
Giustissimo. Il capo va segnato dopo averlo incarnierato. Non appena gli punti lo schioppo. Vorrei proprio verificare la preparazione in materia venatoria, di chi legiferare caxxate senza senso.